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	MUSICA IN RETE: presentata al
	Governo la nostra petizione 09-02-2007
 Abbiamo ricevuto 10310 adesioni
 
 La nostra petizione, con le prime 10.000 firme raccolte, è stata consegnata
	al ministro dei Beni culturali Francesco Rutelli e al presidente della
	commissione Cultura della Camera Pietro Folena. Chiediamo la revisione della
	legge sul diritto d'autore, perché siano tutelati anche i diritti dei
	consumatori.
 Favorevole è stato anche il parere del Presidente della Commissione Cultura
	della Camera Pietro Folena, che ci ha scritto chiedendo di incontrarci. La
	nostra iniziativa è partita dopo la sentenza della Cassazione n. 149/2007,
	che ha assolto due ragazzi che avevano scaricato e condiviso in rete file
	musicali, film e software coperti da copyright. Ma di questa notizia è stata
	data in rete e sulla stampa una lettura scorretta, poiché la sentenza si
	riferisce a un caso del 1999 e quindi si basa sulla legge in vigore allora.Oggi
	purtroppo, da quando è in vigore il famigerato Decreto Urbani, le cose
	stanno in maniera molto diversa:
 
 attualmente il semplice downloader (chi si limita a scaricare dalla rete
	file protetti da diritto d'autore) rischia sanzioni esclusivamente
	amministrative. Ma, com'è noto, è alquanto improbabile, per come sono
	strutturati la maggior parte dei sistemi peer-to-peer che un downloader non
	sia nella pratica anche uploader (chi immette in Rete file);
 il soggetto che, invece, senza una contropartita economica, condivide o
	comunque utilizza (anche solo come downloader) una piattaforma peer-to-peer
	(che prevede la messa in condivisione automatica di quanto scaricato),
	rischia già la sanzione penale, una multa da 51 a 2.065 euro;
 chi, infine, condivide a fini di lucro rischia la reclusione da uno a
	quattro anni, nonché una multa anche oltre i 15.000 euro.
 Attenzione dunque. Nonostante quanto riportato spesso in maniera inesatta
	dai media, la recente sentenza della Cassazione non cambia proprio nulla. Le
	sanzioni penali rimangono eccome, anche quando non c'è scopo di lucro.
	Quello che ci chiediamo è se ha senso considerare reato scaricare e
	condividere file coperti da copyright se non c'è scopo di lucro; reato
	previsto sì dalla legge, ma quasi mai perseguito dai Pubblici Ministeri, e
	di fatto non percepito come tale dalla maggior parte dei cittadini. Sia
	chiaro: Altroconsumo non è dalla parte di chi pretende che in Rete sia tutto
	scaricabile gratuitamente; riteniamo che gli autori debbano essere
	adeguatamente remunerati per il loro lavoro creativo, ma allo stesso tempo
	avversiamo la strumentalizzazione della proprietà intellettuale da parte
	delle major, arroccate su posizioni di rendita e su modelli tecnologici e di
	distribuzione obsoleti.
 
 Per questi motivi, se vuoi anche tu:
 
 l'abolizione delle sanzioni penali per chi, senza scopo di lucro, scarica e
	condivide in Rete contenuti protetti;
 un mercato moderno, efficiente e concorrenziale dei contenuti digitali
	basato su una gestione dei diritti d'autore digitali che rispetti anche i
	diritti degli utenti;
 il divieto della coesistenza di DRM (la gestione dei diritti d'autore
	digitali) e dell'Equo Compenso (il sovrapprezzo applicato ai supporti come
	compenso agli autori per il mancato guadagno sulle copie private); con
	questi sistemi il consumatore rischia di pagare più volte, oltre a non poter
	eseguire la copia privata e a essere limitato nella scelta della tecnologia
	e dei supporti informatici che preferisce.
 
 www.altroconsumo.it/map/src/140553.htm  www.altroconsumo.it/map/src/140613.htm
 
 PETIZIONE PERCHE' SIA MODIFICATA LA LEGGE SUL DIRITTO D'AUTORE
 
 Al Ministro dei Beni e Attività Culturali, Francesco Rutelli e al Presidente
	della Commissione Cultura alla Camera dei Deputati, Pietro Folena:
 
 Nella tutela della proprietà intellettuale siamo oggi di fronte ad un sempre
	più evidente strappo al tessuto giuridico condiviso, imposto da interventi
	normativi eterodiretti approvati nella scorsa legislatura.
 
 Ciò comporta un problema per la certezza del diritto. In casi come questo
	l'affermazione delle esigenze di tutela del cittadino-consumatore implica
	una difesa non solo dei suoi interessi economici, ma anche delle sue libertà
	e del suo ruolo attivo all'interno della società. In tali evenienze il
	consumerismo è chiamato a svolgere una funzione più alta, di concreta
	rivendicazione dei principi costituzionali di libertà, di uguaglianza e di
	democrazia, nonché di difesa dello Stato di diritto nell'interesse della
	collettività contro le pretese protezionistiche e gli interessi privilegiati
	di pochi soggetti.
 
 Per questi motivi auspichiamo le seguenti modifiche alla legge vigente sul
	diritto d'autore:
 
 1) I consumatori non vanno criminalizzati - nell'ottica di un più sereno
	bilanciamento tra gli interessi dei titolari dei diritti sulle opere e
	quelli dei consumatori, chiediamo l'eliminazione delle sanzioni penali per
	chi scarica e condivide in Rete contenuti protetti senza scopo di lucro e,
	chiariti i confini tra gli illeciti colpiti da sanzione amministrativa e
	quelli che prevedono la sanzione penale, ad esempio attraverso
	l'introduzione del concetto di "scala commerciale", dovrà anche essere
	eliminata la sanzione accessoria odiosa e smisurata per una semplice
	infrazione amministrativa, consistente nella pubblicazione del provvedimento
	su un giornale a diffusione nazionale e su un periodico specializzato.
 
 2) DRM dal volto umano - chiediamo che sia inserita nella legge sul diritto
	d'autore una adeguata regolamentazione dei DRM volta a tutelare più
	efficacemente ed in concreto i diritti riconosciuti al consumatore alla
	copia privata, alla privacy e all'accesso ad un mercato libero e
	concorrenziale. Condizione di legittimità per l'utilizzo dei DRM dovrà
	essere la loro piena interoperabilità. L'esistenza dei DRM nei supporti
	dovrà essere inoltre più chiara e trasparente e non dovrà mai concretizzarsi
	in una barriera tecnologica alla concorrenza;
 
 3) O equo compenso o DRM - Appare del tutto evidente che la progressiva
	implementazione dei sistemi di DRM che rendono impossibile de facto per il
	consumatore medio effettuare una copia privata in presenza di protezioni
	tecnologiche risulta incompatibile con la tendenza a moltiplicare le ipotesi
	di compenso sui vari supporti e ad accrescerne spropositatamente l'importo.
	La coesistenza di DRM e dell'Equo Compenso va vietata, i due sistemi non
	possono coesistere perché in tal modo il consumatore rischia di pagare più
	volte oltre a non poter eseguire la copia privata e ad essere limitato sulla
	scelta della tecnologia e dei supporti informatici che più gli aggradano;
 
 CON QUESTA PETIZIONE I FIRMATARI CHIEDONO L'APPROVAZIONE DELLE SUDDETTE
	MODIFICHE SOSTANZIALI ALLA LEGGE SUL DIRITTO D'AUTORE NELL'INTERESSE DEI
	DIRITTI DEI CONSUMATORI E PER FAVORIRE LO SVILUPPO DI UN MERCATO MODERNO,
	EFFICIENTE E CONCORRENZIALE DEI CONTENUTI DIGITALI
 
 www.altroconsumo.it/map/src/140553.htm   
	
	www.altroconsumo.it/map/src/140613.htm  
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	Against Intellectual Monopoly  
	Michele Boldrin and David K. Levine   
 
 
	
	PETIZIONE "NO COPYRIGHT SU
	FORMAZIONE, INSEGNAMENTO E CULTURA SENZA FINI DI LUCRO" SIAE E DIRITTI
	D'AUTORE  
	 Alla luce delle recenti
	denunce dalla Siae a siti didattici e culturali non profit per l'utilizzo di
	immagini digitali di pittori protette dai diritti d'autore, con richiesta di
	ingenti somme pecuniarie, esprimiamo all'opinione pubblica le nostre
	preoccupazioni di educatori e formatori.La Siae infatti, applicando "alla lettera" una legge le cui origini
	risalgono all'anteguerra (legge del 22/4/1941, n. 633 e successivamente
	adeguata con la legge 22 maggio 2004, n. 128) e non individuando alcuna
	differenza tra uso didattico-formativo-istituzionale e uso commerciale,
	pretende il pagamento di diritti d'autore su opere protette. In particolare
	essa sostiene che l'utilizzazione, anche parziale, di un'opera costituisce
	lesione del diritto morale dell'autore e che la riproduzione non autorizzata
	delle opere in questione lede gli esclusivi diritti patrimoniali che la
	legge riconosce agli stessi.
 Ecco solo alcune delle innumerevoli conseguenze dirette che si verificano
	rispettando la norma:
 1- qualsiasi sito scolastico o blog didattico che utilizza per puro scopo
	didattico file sonori, immagini protette, citazioni d'autore, rischia
	ingenti sanzioni e quindi la chiusura immediata
 2- le rappresentazioni teatrali, i saggi di fine anno caratterizzati da
	sottofondi musicali alla presenza di pubblico o dei genitori sono
	insostenibili dal punto di vista economico
 3- la realizzazione di cd rom didattici e la creazione di ipertesti sono
	estremamente costose
 4- la libertà didattica e le specifiche competenze professionali degli
	insegnanti ne risultano condizionate
 Questo comportamento limita fortemente la funzione formativa della Scuola e
	la libertà didattica degli insegnanti!
 Chiediamo quindi al Ministero della Giustizia, al Ministero della Pubblica
	Istruzione, al Ministero dei Beni Culturali che la Scuola, nell'ambito della
	propria e specifica funzione educativa, formativa e didattica, sia esentata
	dal COPYRIGHT in situazioni non profit e che gli insegnanti vengano
	equiparati alle categorie che possono beneficiare gratuitamente di opere
	artistiche nel contesto professionale, senza fini di lucro. Chiediamo
	inoltre che le richieste vengano estese a produttori di cultura off /on line
	a livello gratuito e che operano nello spirito del Cooperative Learning,
	quali associazioni e community non profit.
 La sottoscrizione è iniziata il 28 Gennaio 2007
 Associazione Nazionale
	Insegnanti Tutor e-Learning email: 
	anitel@anitel.it  - 
	www.anitel.it 
 Attualmente il numero totale dei sottoscrittori è di
	7500  
	
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 FIRMA LA
	PETIZIONE >> http://www.anitel.it/petizione/
	 
 IN
	ENGLISH     
	IN GERMAN
 
 
	ALTRI SITI CHE SOSTENGONO LA PETIZIONE ONLINE
	E IN CUI TROVARE MATERIALE INFORMATIVO
 http://www.edscuola.it/
 http://www.associazionedocenti.it/
 http://vbscuola.it/
 http://www.daimonclub.it/lib/internet.htm
 http://www.homolaicus.it
 http://www.antiarte.it/eugius/
 http://www.beppegrillo.it/2005/05/ai_confini_dell.html
 http://beppegrillo.meetup.com/143/boards/view/viewthread?thread=2609741
 http://www.territorioscuola.com/
 http://www.nonsoloscuola.org/
 http://nicotri.blogautore.espresso.repubblica.it/?topic=04/11/16/5181603
 http://www.scuolidea.it/didattika/index.asp
 http://www.didaweb.net/firma3.php
 http://www.pcself.com/primopiano/flash/news_item.asp?NewsID=1442
 http://www.foruminsegnanti.it/modules.php?name=News&file=article&sid=712
 http://punto-informatico.it/p.aspx?id=1872223
 http://www.graffinrete.it/tracciati/articolo.php?id_vol=385
 http://www.retescuole.net/contenuto?id=20070129010104
 http://www.docenti.org/News/file/petizione.htm
 http://www.scuolamatica.net/
 http://www.maecla.it/
 http://www.ziobudda.net/petizione_no_copyright_su_formazione_insegnamento_e_cultura
 http://www.alessandroronchi.net/2007/01/31/rinnoviamo-la-cultura/
 http://www.altrascuola.it/article.php?sid=1262
 http://www.civiltalaica.it/web/
 http://www.flcgil.it/
 http://www.funzioniobiettivo.it/
 http://www.listaetica.org/
 http://www.tecnologieducative.it/
 http://www.listaetica.org/
 http://www.partito-pirata.it/
 http://www.culttime.it/   
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	LA MANNAIA DELLA SIAE DECAPITA L'INSEGNAMENTO GRATUITO TELEMATICO.
	Come? Rendendo molto dura la vita dei siti
	scolastico-culturali degli insegnanti animati da passione e buona volontà.
	 Che la scuola italiana da tempo stia scadendo è
	cosa nota. Insegnanti e professori sopperiscono spesso con la propria
	passione, ci mettono un impegno che va ben oltre il dovuto e ben oltre lo
	stipendiato. Alcune inchieste hanno dimostrato che molti insegnanti soffrono
	di depressione o esaurimento da superlavoro. E’ invece meno noto che molti
	di loro si danno da fare creando siti internet che mettono a disposizione
	gratuitamente per studenti e non una bella fetta di sapere in più, utile per
	la scuola ma non solo. L’offerta di questi siti di insegnanti pieni di buona
	volontà è la più varia, dall’impegno civico a quello politico culturale, dal
	campo della musica a quello delle arti visive, dagli argomenti di storia
	alle questioni giuridiche del ginepraio scolastico che spesso neppure il
	ministero della Pubblica istruzione riesce a chiarire bene.
 Insomma, esiste un mondo scolastico parallelo, via web, di insegnanti
	telematici che se non possiamo definire “scalzi”, riprendendo una vecchia
	metafora, possiamo certo definire sottopagati e trascurati, anche perché è
	l’intera scuola pubblica che il mondo politico e governativo trascura da
	troppo tempo. Non ci si rende conto che fare della scuola la Cenerentola
	significa creare un orizzonte futuro carico di nuvoloni neri… La scuola è il
	cuore e il centro di gravità della formazione dei giovani, e i giovani sono
	il futuro. Se la scuola la si lascia fare ed essere la Cenerentola, i
	giovani raccoglieranno cenere, il futuro sarà gramo per tutti e il Paese
	rischia la deriva. Ora su questo mondo di insegnanti coraggiosi piovono
	multe salate appioppate dalla Siae, cioè dalla società che si occupa dei
	diritti di autore. Molto spesso infatti anche i siti scolastici e culturali
	mandati avanti da questi insegnanti vengono corredati con immagini e spesso
	anche con musiche scaricate da internet. Fino a ieri era tutto lecito e
	gratis. Ora una normativa europea semina disastri, pretende soldi anche
	arretrati, migliaia e a volte decine di migliaia di euro per ogni singolo
	sito “intercettato” dalla Siae. Il risultato è che molti di questi siti,
	forse la quasi totalità, dovranno chiudere, gli insegnanti dovranno
	rassegnarsi alle ripetizioni private…
 
 La cosa incredibile è che nessuno sollevi almeno il
	problema che si cominci a tartassare sui diritti d’autore dall’entrata in
	vigore anche in Italia della normativa europea, mettendo una pietra sopra al
	passato. In questo caso una sanatoria per il pregresso sarebbe preziosa
	almeno quanto l’indulto e l’amnistia in altri campi. Ma è probabile che il
	mondo scolastico del web venga trattato con meno riguardo di quello
	riservato ai malavitosi più o meno piccoli.
 
 Credo valga la pena far parlare uno dei più rappresentativi tra questi
	insegnanti, uno dei quattro che hanno dato vita a quello che ormai è un vero
	e proprio web scolastico nazionale. La parola dunque a Enrico Galavotti, 53
	anni, professore di italiano, storia e geografia in una scuola media in
	provincia di Forlì-Cesena. conosciuto in rete col nickname Galarico, autore
	del sito homolaicus.com, molto quotato in Google per i suoi materiali
	didattici e culturali. Dopo un decennio di presenza attiva nel vasto mondo
	del web è caduto nelle maglie sempre più strette che la Siae sta stringendo
	intorno al mondo degli insegnanti telematici.
 Pino Nicotri, giornalista dell’Espresso
	
	
	
	http://nicotri.blogautore.espresso.repubblica.it/?topic=04/11/16/5181603
	Leggi l'intervista che segue a Enrico Galavotti e
	partecipa al forum contro la mannaia della Siae.  
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	Forum
 
 
	
	L’ARTE E L’ARTE DI FAR
	SOLDI DELLA SIAE Ha senso proteggere gli artisti
	penalizzando chi li valorizza?
 Enrico Galavotti, meglio conosciuto in rete col nick
	di Galarico, uno dei fondatori del web scolastico nazionale, autore del sito
	homolaicus.com, molto quotato in Google, soprattutto per i suoi materiali
	didattici e culturali, è incappato, dopo un decennio di presenza attiva,
	nelle maglie sempre più strette che la Siae sta stringendo intorno al mondo
	degli insegnanti telematici.
 
 Dunque, che è successo?
 
 Niente, o quasi. Con mia grande sorpresa mi sono visto
	recapitare una raccomandata dall’ufficio Arti figurative della Siae che mi
	intima di pagare una cifra rilevante per l’uso di 74 dipinti di Kandinsky,
	Picasso, Klee e alcuni Futuristi, di cui non avevo chiesto la preventiva
	autorizzazione.
 
 E perché non l’avevi chiesta?
 
 Perché non sapevo di doverla chiedere, non avendo mai
	fatto nulla di commerciale coi miei ipertesti, né lo sapevano i miei
	colleghi, che hanno collaborato alla loro realizzazione. In dieci anni non
	mi ha mai chiesto nulla nessuno. E come io ho preso immagini da vari siti,
	così è probabile che altri le abbiano prese dal mio: il baratto ha
	caratterizzato la rete sin dai suoi esordi. Il massimo che si faceva era
	citare a vicenda i rispettivi siti.
 
 Eppure esiste una precisa legge sul diritto d’autore.
 
 Sì esiste, ho cominciato a leggerla adesso. In rete,
	sin dalla sua nascita, tra insegnanti s’è sempre detto che bastava citare la
	fonte (in questo caso i musei), e a volte non si faceva neppure quello,
	trovando la stessa immagine su decine e decine di altri siti.
 
 Con questo cosa vuoi dire, che da una fase anarchica
	della rete si sta passando a una fase regolamentata?
 
 Indubbiamente una sanzione del genere solo qualche
	anno fa sarebbe stata impensabile, e non tanto perché le leggi erano meno
	restrittive (sicuramente lo erano prima di quella Urbani), quanto perché la
	Siae non faceva nulla in rete: è da circa tre-quattro anni che s’aggira come
	leone ruggente in cerca di chi divorare, e purtroppo, grazie al mio
	posizionamento nei motori, ha trovato il pollo da spennare.
 
 Cioè vuoi dire che la mazzata sarebbe dovuta arrivarti
	con una sorta di preavviso?
 
 No, sarebbe troppo chiedere a una società come la Siae,
	di cui è ben noto il carattere vessatorio che esercita nel nostro paese. Non
	a caso è stata per anni commissariata. Certo è che passare improvvisamente
	dalla libera fruizione di materiali didattici al terrore di dover rendere
	conto a questo Moloch del copyright, non è piacevole. Per questo forse
	sarebbe stata necessaria maggiore informazione o che comunque il nostro
	Ministero [della P.I.] avesse svolto un’opera di maggiore tutela nei
	confronti dei propri insegnanti, che nella mia condizione saranno a
	centinaia.
 
 Ti riferisci al fatto che la legge è troppo
	restrittiva nei confronti di chi fa cultura senza scopo di lucro?
 
 Esattamente. La Siae, o meglio la legge Urbani, non fa
	differenza tra sito culturale e sito commerciale: per l’uso di immagini
	protette tutti devono pagare. La differenza sta solo negli importi, che però
	restano troppo alti per qualunque insegnante. È impensabile infatti che per
	fruire di 50 immagini io debba pagare 120 euro l’anno, quando per le stesse
	immagini, a te che sei giornalista, grazie al tuo diritto di cronaca, non
	costano nulla.
 
 Veramente la Siae non t’impedisce di usare le stesse
	immagini senza pagarci i diritti sopra.
 
 È vero, ma mi costringe o a metterle sotto chiave, in
	un’area riservata (il che non è il massimo per un sito culturale), o a
	usarle con dei link esterni, facendomi così rischiare di avere continuamente
	dei buchi neri quando il sito di riferimento sparisce dal web, o cambia
	nome, o quando il webmaster, semplicemente, colloca la propria immagine in
	un cartella diversa da quella originaria del proprio sito. L’altra soluzione
	è quella di usare porzioni di immagini, ma in un ipertesto artistico, di
	commento critico di un’opera, questa soluzione viene generalmente scartata a
	priori. E poi quelli della Siae, contraddicendo apertamente, in questo, la
	legge n. 633, con le sue successive modifiche, ritengono l’uso parziale
	dell’immagine un illecito ancora maggiore.
 
 Strano però che la Siae sia così ossessiva con gli
	insegnanti, quando la Cassazione è così tollerante nei confronti di chi fa
	pirateria di film, musica e software in ambito privato, pur senza scopo di
	lucro.
 
 È che per la Siae c’è una certa differenza tra quanto
	avviene in un’area privata e quanto invece avviene alla luce del sole. Un
	ipertesto didattico o culturale che utilizza pubblicamente immagini non
	autorizzate viola, ipso facto, la dignità morale dell’artista e i diritti
	patrimoniali degli eredi: nella raccomandata è scritto esattamente così, ed
	è stato questo che più mi ha sconcertato.
 
 Questo automatismo mi pare un po’ strano, anche perché
	semmai un ipertesto culturale su un dipinto dovrebbe incrementarne il valore
	commerciale.
 
 Infatti, io penso che se un erede vedesse i lavori che
	i docenti fanno nel mio sito, non noterebbe di sicuro una violazione ma
	semmai un’esaltazione dell’ingegno artistico e intellettuale di un autore.
	Invece devi pensare che per la Siae costituisce addirittura un’aggravante il
	fatto che su un dipinto si mettano cerchi, linee e quadrati per poterlo
	meglio spiegare. Mi hanno addirittura scritto che l’aver usato il volto di
	Picasso in un puzzle in java avrebbe potuto comportare una richiesta
	separata di risarcimento danni.
 
 Insomma o paghi i diritti o non fai ipertesti di
	dominio pubblico su autori viventi o scomparsi da meno di 70 anni?
 
 Purtroppo la Siae non pubblica l’elenco degli eredi ma
	solo quello degli artisti, e di questi artisti considera protette tutte le
	opere, tant’è che non hanno neppure voluto dirmi i nomi dei files
	“incriminati”. Quindi è lei a decidere le regole del gioco, e in queste
	regole la scuola è costretta a tenere lo sguardo rivolto verso il passato
	più lontano.
 
 Fonte: Pino Nicotri, giornalista dell’Espresso 
	
	
	http://nicotri.blogautore.espresso.repubblica.it/?topic=04/11/16/5181603
 IN DIFESA DELL'IMPEGNO DIDATTICO E
			CULTURALE DEI DOCENTI Non solo un docente non danneggia la
			dignità morale di un artista ma in realtà la esalta, mettendo in
			luce il suo genio creativo, e di conseguenza non fa che incrementare
			il valore patrimoniale delle sue opere e quindi i diritti degli
			eredi.Questo significa che la Siae obbligandomi a rimuovere interi
			ipertesti ha violato la diffusione della cultura artistica, ha
			sottratto all’umanità un patrimonio comune, ha offeso la dignità
			morale e professionale del sottoscritto facendolo passare per un
			truffatore, un falsario, un ladro peggiore di quegli studenti che
			scaricano in area privata film musica software e che solo per questo
			non vengono giudicati colpevoli dalla Cassazione.
 Un docente ha meno diritti di un giornalista, il quale, beneficiando
			del diritto di cronaca, può utilizzare immagini protette senza
			pagare il diritto d’autore. 
			Enrico Galavotti  
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			Forum
 
 
 
 
			
	A seguito di queste
			vicende è nata anche un'interrogazione parlamentare presentata dal
			senatore Bulgarelli dei Verdi che pubblichiamo qui di seguito.
			
			
 Interrogazione a risposta scritta
 
 Ai ministri della Giustizia, della Pubblica Istruzione, dei Beni e
			attività culturali
 
 Premesso che:
 
 l’ufficio Arti Figurative della Siae ha inoltrato varie denunce, con
			richiesta di ingenti somme pecuniarie, al sig. Enrico Galavotti,
			insegnante di Cesena, autore di ipertesti pubblicati su sito
			internet di didattica e cultura non profit di Cesena
			www.homolaicus.com, da lui realizzato e gestito attivamente da un
			decennio; Galavotti (meglio conosciuto in rete col nick di Galarico)
			è uno dei fondatori del web didattico nazionale, ed è stato
			denunciato per l'utilizzo di immagini digitali riproducenti 74
			dipinti protetti dai diritti d'autore;
 la decisione della Siae induce a forti preoccupazioni per l'aver
			introdotto un precedente che potrebbe avere forti ripercussioni
			negative sull'operato di tutti quegli insegnanti autori di siti
			internet e divulgatori di preziosi materiali didattici e culturali;
			la Siae, infatti, applicando in maniera distorta una legge le cui
			origini risalgono all'anteguerra (legge del 22/4/1941, n. 633 e
			successivamente adeguata con la cosiddetta “Legge Urbani” - legge 22
			maggio 2004, n. 128) e non individuando alcuna differenza tra uso
			didattico-formativo-istituzionale e uso commerciale, pretende il
			pagamento di cifre rilevanti relative a diritti d'autore su opere
			protette realizzate da artisti viventi o scomparsi da meno di 70
			anni; in particolare la Siae, applicando impropriamente solo ed
			esclusivamente l’art.3 della legge 633 del ’41, sostiene
			discrezionalmente che l'utilizzazione, anche parziale, di un'opera
			costituisca lesione del diritto morale dell'autore e che la
			riproduzione non autorizzata delle opere in questione leda gli
			esclusivi diritti patrimoniali che la legge riconosce a quest'ultimo;
			al tempo stesso la Siae trascura, però, l’applicazione dell’art. 70
			della stessa legge del ’41, che prevede massima libertà per l’uso di
			immagini a scopo didattico non commerciale e di insegnamento senza
 finalità di lucro, a patto di citare la fonte (cosa che è avvenuta
			regolarmente nel sito in questione); sono innumerevoli le
			conseguenze dirette che si potranno verificare interpretando in
			maniera distorta la norma:
 
 • qualsiasi sito scolastico o blog didattico che utilizza per puro
			scopo didattico file sonori, immagini protette, citazioni d'autore,
			rischia ingenti sanzioni e quindi la chiusura immediata;
 • le rappresentazioni teatrali, i saggi di fine anno caratterizzati
			da sottofondi musicali alla presenza di pubblico o dei genitori
			diverrebbero insostenibili dal punto di vista economico;
 • la realizzazione di cd rom didattici e la creazione di ipertesti
			risulterebbe estremamente costosa;
 • la libertà didattica e le specifiche competenze professionali
			degli insegnanti ne risulterebbero pesantemente condizionate;
 
 il comportamento della Siae, in sostanza, appare limitare fortemente
			la funzione formativa della Scuola e la libertà didattica degli
			insegnanti; a tale proposito, si fa presente che la legislazione
			statunitense sul "fair use", permette di pubblicare materiali sotto
			copyright senza autorizzazione, purchè vi siano fini e intenti
			educativi; il principio del fair use, infatti, rende i lavori
			protetti dal diritto d'autore disponibili al pubblico come materiale
			grezzo senza la necessità di autorizzazione, a condizione che tale
			libero utilizzo soddisfi le finalità della legge sul diritto
			d'autore, che la Costituzione degli Stati Uniti d'America definisce
			come promozione "del progresso della scienza e delle arti utili"; la
			dottrina tenta in questo modo di equilibrare gli interessi dei
			titolari di diritti individuali con i benefici sociali o culturali
			che derivano dalla creazione e dalla distribuzione dei lavori
			derivanti;
 
 si chiede di sapere:
 
 se i ministri in indirizzo non ritengano opportuno  attraverso
			specifici provvedimenti legislativi  esentare gli insegnanti,
			nell'ambito della propria specifica funzione educativa, formativa e
			didattica, dall'osservanza del copyright, operando essi in un
			contesto palesemente senza fini di lucro e di alta utilità sociale;
 
 se non ritengano opportuno introdurre anche in Italia, in materia di
			diritto d'autore, il principio del "fair use".
 
 Roma, 05/02/07   
			Sen. Mauro Bulgarelli   
			 
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			Seconda interrogazione parlamentare
			sul diritto d'autore, alla Camera questa volta, da parte della
			deputata Cardano Annamaria.
 INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA
 
 AL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
 AL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI
 AL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI
 
 Per sapere premesso che
 
 - la creazione e l’uso in internet di siti didattici e culturali a
			libero accesso si sta diffondendo sempre più nelle scuole tra le
			comunità di docenti e di studenti;
 - tali siti non sono di natura commerciale;
 - da diverse segnalazioni ricevute (ad es. per il sito
			www.homolaicus.com) risulta che la SIAE richiede il pagamento dei
			diritti
 d’autore per l’uso di alcune immagini utilizzate in ipertesti
			didattici sulla base della legge 22 aprile 1941, n. 633 modificata
			con legge 22 maggio 2004, n.128, non individuando essa alcuna
			differenza tra uso didattico-formativo-culturale-istituzionale e uso
			commerciale;
 - l’art.70 della citata legge 633 prevede la possibilità di
			citazione o riproduzione di brani o parti di opera e la loro
			comunicazione al pubblico se effettuati per uso di critica, di
			discussione e di insegnamento, nei limiti giustificati da tali fini
			e purché non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica
			dell’opera e che, se effettuati a fini di insegnamento o ricerca
			scientifica, l’utilizzo deve avvenire per finalità illustrative e
			per fini non commerciali;
 - citare vuol dire anche riprodurre immagini in modo incompleto o
			degradato (come ad esempio nel caso delle risoluzioni adottate negli
			ipertesti didattici sugli attuali p.c. con il formato JPEG), quindi
			la SIAE dovrebbe distinguere tra copie identiche dell’opera, non
			ammesse, e citazioni delle stessa, ammissibili per legge;
 - secondo l’art 90 della suddetta legge la riproduzione è
			considerata abusiva quando la foto originale riporta nome del
			fotografo (o ditta), data, nome dell’autore dell’opera d’arte
			fotografata, ma non lo è se mancano tali indicazioni;
 - la soluzione spesso proposta dalla SIAE ai docenti (mettere “sotto
			chiave”, in area riservata gli ipertesti didattici) non è utile,
			perché rende inefficace e spesso anche inefficiente l’utilizzo degli
			stessi siti; - esiste una petizione organizzata da Altroconsumo,
			associazione per la difesa dei consumatori (www.altroconsumo.it) per
			una modifica della legge sul diritto d’autore, basata sull’idea che
			la condivisione di opere multimediali, resa possibile da internet,
			sia un’occasione di crescita sia del singolo che della collettività;
 - nella nostra legislazione è assente il concetto di “Fair Use” o
			“equo utilizzo” presente invece nella legislazione degli USA, che
			permette di pubblicare materiali sotto copyright senza
			autorizzazione, purché a certe condizioni ben definite (eccezioni ai
			diritti d’autore o diritti connessi), ogni Paese dovrebbe promuovere
			il diritto di accesso all’informazione come bene comune mondiale,
			anche alle fasce di utenza svantaggiate.
 
 - se i Ministri interrogati non ritengano che il principio della
			libera fruizione dei materiali didattici sia un presupposto che
			garantisce
 l’accesso democratico al sapere e che quindi vada salvaguardato in
			modo particolare;
 - se non ritengano necessario, considerata la nuova situazione
			dovuta all’utilizzo di internet anche nel mondo della scuola,
			adoperarsi affinché venga modificata la normativa esistente in modo
			che siano ben differenziati i comportamenti da seguire nel caso di
			siti culturali e in quello dei siti commerciali, adottando per la
			scuola, nell’ambito della propria e specifica funzione educativa,
			formativa e didattica, i presupposti del “Fair Use”;
 - se non ritengano necessario adoperarsi affinché venga fornita agli
			insegnanti un’adeguata informazione sugli aspetti giuridici della
			gestione dei siti internet;
 - se non ritengano necessario, in attesa di modifiche legislative,
			invitare la SIAE ad una moratoria di almeno un anno per consentire
			ai docenti, e a quanti gestiscono siti culturali senza scopo di
			lucro, di controllare i loro patrimoni digitali rispetto all’elenco
			di artisti le cui opere sono oggetto di tutela.
 
 On. Anna Maria Cardano
 
 Roma, 8 febbraio 2007
 
 La petizione di Altroconsumo
			cui fa riferimento si trova qui:
 
			
			www.altroconsumo.it/map/src/140553.htm www.altroconsumo.it/map/src/140613.htm     Indice
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			MA IL COPYRIGHT PUO' TUTELARE
	ANCORA IL MERCATO?
 Per la Corte di cassazione scaricare da internet files protetti da copyright
	non è reato se non c'è scopo di lucro. Benché si riferisca in realtà a fatti
	coperti dalla normativa precedente alla legge Urbani, questa sentenza è
	un'utile occasione per discutere di proprietà intellettuale (copyright e
	brevetti) in un'economia moderna. Sulla carta, la legge Urbani (che peraltro
	non verrà mai applicata) è tra le più severe d'Europa. Ma ha ancora senso la
	proprietà intellettuale? Lo dico come provocazione personale. So per esempio
	che il direttore del Sole-24 Ore, anche perché ha fatto l'editore, la pensa
	in maniera opposta. Ma parliamone... Partiamo dal caso più semplice, il
	copyright artistico, cioè la proibizione di copiare, rivendere o utilizzare
	in pubblico un cd o un dvd, che di fatto attribuisce al produttore un
	diritto di monopolio. L'argomento usuale della Siae e della sua controparte
	americana, la Riaa, è che questo monopolio permette agli autori di
	recuperare i costi fissi per produrre una canzone.
 Continua u pagina 12In sua assenza, molte opere d'arte non verrebbero
	prodotte, e il mondo sarebbe più povero culturalmente. Ma questo è falso.
 Lo sostengono Michele Boldrin e David Levine (due economisti della
	Washington University di St. Louis) in un bellissimo libro disponibile su
	internet, su cui gran parte di questo articolo è basato. Bach, Mozart e
	Beethoven scrissero la loro musica quando il copyright non esisteva e gli
	spartiti (i cd del XVIII secolo) venivano copiati liberamente. E certamente
	Picasso avrebbe dipinto Guernica anche senza royalties su ogni poster che
	riproduce il quadro.
 Abolire il copyright non significa che un artista non possa vivere del
	proprio lavoro. Se un cd di Madonna potesse essere copiato e rivenduto
	liberamente, la prima copia costerebbe molto più del prezzo attuale, perché
	porta con sé il diritto di rivendere il contenuto a qualsiasi prezzo il
	mercato accetti. Le copie successive scenderebbero progressivamente di
	prezzo, esattamente come oggi molti spendono 10 euro per guardare un film il
	weekend dell'uscita mentre potrebbero vederlo a 3 euro dopo due mesi al
	cineforum.
 I profitti degli autori sarebbero in ogni caso sufficienti per coprire i
	costi iniziali e offrire una remunerazione aggiuntiva; verrebbero però
	grandemente ridotte le enormi remunerazioni dei cantanti e attori di punta.
	Si dice spesso che questi guadagni sono determinati dal gradimento del
	pubblico, e quindi dal mercato. Vero, ma sta a noi decidere se vogliamo che
	il mercato sia monopolistico o concorrenziale. Per chi crede nel mercato, ma
	non riesce a riconciliarsi con l'idea che un'artista possa guadagnare
	milioni per cantare mentre si fa crocifiggere su una struttura di vetro
	pensando di fare chi sa quale operazione culturale, oppure per fare
	monologhi più o meno incoerenti alla televisione, la soluzione non è la
	censura (che non funziona mai), ma l'abolizione del copyright.
 Né il mondo sarebbe culturalmente più povero senza copyright, anzi.
	Scomparirebbero le case discografiche, che oggi si accaparrano enormi
	rendite e di fatto consentono l'accesso a pochi artisti. Molti più di questi
	ultimi avrebbero quindi accesso al mercato, non essendovi più bisogno della
	Siae che, di fatto, tiene alti i prezzi e i costi proteggendo il monopolio
	di quei pochi che vengono distribuiti. Dobbiamo però temere che gli artisti
	esteri diserteranno il mercato italiano perché non protetto dal copyright?
	No, perché il prezzo che potranno ottenere è sempre maggiore di zero.
 Lo stesso discorso vale per gli altri casi di copyright artistico, cioè per
	libri e film, e in genere per la proprietà intellettuale, inclusi quindi i
	brevetti scientifici. Quasi tutte le industrie nuove non avevano copyright
	nella fase iniziale e più innovativa. In decine di settori tra i più
	innovativi (moda, banche d'investimento, open source software) i costi fissi
	sono alti eppure non ci sono brevetti.
 Si dice spesso che il brevetto consente la ricerca in farmaci con alti costi
	di sviluppo e domanda limitata, e quindi beneficia tutto il mondo. Ma i
	costi fissi sopportati dall'industria farmaceutica sono più limitati di
	quanto si creda, e la domanda è elastica. Fino al 1978 in Italia i brevetti
	farmaceutici erano proibiti, eppure la nostra industria farmaceutica era
	composta di decine di aziende con una reputazione mondiale di innovazione;
	sappiamo tutti cosa è successo negli ultimi 30 anni.
 Questi sono argomenti delicati, che richiedono un dibattito serio e
	rigoroso. Per ora potremmo accontentarci di un passo più modesto ma
	significativo. Se il ministro Bersani cerca già idee per la prossima
	lenzuolata, eccone una: ministro, abolisca la Siae.
 Roberto Perotti  Il Sole 24 Ore 7 febbraio
	'07
 
			
			http://www.micheleboldrin.com/research/innovation.html
			Il libro di M.
	Boldrin e D. Levine    
			 
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			IN INTERNET LA STUPIDITA'
			PRETENDE I PROPRI DIRITTI D'AUTORE !!!!!!  
			
			
 Pretendere soldi sotto forma di pagamento per i diritti d'autore per
			l'utilizzo di fotografie di opere artistiche in siti didattici,
			culturali, scolastici, di privati e di associazioni no profit senza
			fini di lucro che operano nello spirito del "cooperative learning"
			non è morale, non è economico, non è intelligente, non è legale, ma
			è da stupidi e da ignoranti. Queste pagine internet infatti esaltano
			la creatività degli stessi autori, e di coloro che ne divulgano
			l'arte, e aiutano tutti i cittadini di buona volontà ad approfondire
			la propria conoscenza estetica e quindi etica del mondo in cui
			vivono, ed è inutile dire che questo processo oltre che ad essere
			didattico e pedagogico aiuta inevitabilmente ad incrementare la
			sensibilità degli esseri umani e quindi ne stimola il loro progresso
			e la loro evoluzione. In questa ottica la legislazione americana
			prevede il "fair use", istituto prettamente statunitense che
			sancisce la possibilità di utilizzare le immagini protette da
			copyright senza autorizzazione del proprietario, questo però, a
			determinate condizioni, ossia, per finalità di promozione "del
			progresso della scienza e delle arti utili".
 Impedire o richiedere il
			pagamento di esose somme di denaro per l'utilizzo senza scopi di
			lucro di immagini di vari quadri da parte della Siae impone quindi
			la nascita di un ampio dibattito sulla moralità e la validità
			giuridica di un tale comportamento e sulla necessità di interpretare
			al meglio la legge sui diritti d'autore, che mina gravemente il
			diritto alla diffusione libera del sapere, della cultura, della
			conoscenza e che al tempo stesso mira a lasciare i cittadini
			nell'ignoranza più totale e si accanisce contro quei poveri
			intellettuali che con grande fatica ed impegno cercano di divulgare
			e di diffondere una certa sensibilità artistica, letteraria e
			sociale, ovvero che cercano in pratica di migliorare la sensibilità
			etica ed estetica di tutta l'umanità del nostro pianeta. Ma questo
			accade solo in Italia dove la stupidità e la rigidità del nostro
			sistema bloccano la creatività e la crescita dei siti culturali e
			quindi al tempo stesso inibiscono la promozione del nostro
			territorio, del nostro genio, delle nostre imprese e allontanano i
			navigatori stranieri e locali dalla nostra realtà, la qual cosa
			costituisce un gravissimo danno per tutto il paese. Questa
			situazione richiede dunque non solo l'intervento immediato di tutti
			gli intellettuali di buona volontà che abbiano un minimo a cuore le
			sorti culturali, sociali, economiche e scientifiche del nostro
			paese, ma anche di tutti quei naviganti che di questo passo
			diventeranno sempre più succubi di una cultura straniera, non sempre
			amicale nei nostri confronti, e che vedranno di pari passo
			impoverirsi a grandi falcate le loro già misere finanze. Su internet ormai si può
			trovare di tutto e soprattutto immagini di opere d'arte, fotografie,
			filmati, musica, ipertesti didattici, articoli, corsi, e via
			dicendo, il web sta in pratica trasformando molti principi culturali
			e la filosofia di fondo che ne sta alla base è quella rivoluzionaria
			della condivisione e della libera comunicazione di idee, di
			sentimenti, di pensieri, di testi, di immagini, di critiche e di
			proposte. I links e gli ipertesti, la multimedialità e la diffusione
			gratuita di tutto il sapere online, sono i concetti basilari di
			questa enorme innovazione tecnologica e culturale. Siamo entrati
			nell'epoca della rete e delle reti di reti. Tutto il mondo del
			business, delle istituzioni e dell'educazione deve ormai puntare su
			internet. L'innovazione più importante di questa rivoluzione è che
			la premessa per lo sviluppo ed il successo della grande rete non è
			più l'individualismo e l'egoismo, come nel mondo reale in cui
			viviamo, ma la condivisione di interessi e bisogni. La messa in
			comune di conoscenze, competenze e capacità. Solo così infatti la
			nostra umanità può crescere e risolvere i problemi spinosi che la
			assillano.  Ma in Italia come al solito
			il "digital divide" aumenta implacabilmente rispetto all’Europa.
			Aumenta insieme agli stipendi, al potere, e alle risorse finanziarie
			dei manager di tantissime aziende pubbliche e private che ostacolano
			e limitano lo sviluppo del paese e la crescita armonica della nostra
			società. Negli Stati Uniti più del 50% delle famiglie ha la banda
			larga. La banda larga, non l’ADSL, in Italia invece ci sono zone
			dove non è coperto neppure il cellulare. Per non parlare poi dello
			stato della nostra ricerca, delle nostre scuole, di tanti nostri
			ospedali, delle nostre aziende, delle nostre città, sempre più
			caotiche e disorganizzate, della nostra burocrazia e della nostra
			giustizia, e in mezzo a tutta questa caotica imbecillità c'è anche
			chi si perde ancora a chiedere i diritti per qualche misera foto a
			bassa risoluzione di autori ormai morti da tempo. Inoltre il web
			significa libertà di espressione e se passa il concetto che gli
			unici a poter fare critica o cultura sono solo le "testate
			registrate" allora qualcuno mi spieghi cosa cavolo è stato inventato
			a fare il www, Berners Lee non poteva dedicarsi a qualcosa di più
			utile? Poteva trovare un vaccino contro l'AIDS, studiare un po' i
			tumori, pensare a qualcosa contro le PM10, contro il
			surriscaldamento del pianeta o le catastrofi ambientali che ci
			travolgeranno.Certo le cose non sono semplici, infatti in questo settore la
			concorrenza è spietata e tutti cercano di garantirsi il più alto
			numero di utenti, causando così in parecchi casi la soppressione di
			molte realtà. E così operando la Siae sta causando la morte dei
			nostri siti scolastici, culturali, didattici, artistici e
			divulgativi.
 Ma una cosa deve essere
			chiara, ormai è finita l'epoca in cui le grosse aziende riuscivano a
			controllare l'accesso alle informazioni, e oggigiorno sono proprio i
			consumatori, le loro associazioni e le grandi organizzazioni
			no-profit, non governative e anti-globalizzazione la migliore
			risorsa di informazione per il nostro mondo in fase di grande
			mutamento. Pensate che più di 23.000 scienziati nel mondo si sono
			impegnati a boicottare le riviste che non renderanno i propri
			articoli accessibili gratuitamente su internet entro sei mesi dalla
			pubblicazione. In pratica una vera e propria rivoluzione. Tutto il
			sapere deve essere messo in rete e deve essere fruibile da parte di
			tutti; solo così potremo migliorare la nostra umanità e diffondere
			il pluralismo e la vera ricerca globale. Questo ovviamente contrasta
			con gli interessi dei grossi editori che da soli riescono a
			controllare la pubblicazione di migliaia di riviste, si pensi per
			esempio al colosso anglo-olandese Reed Elsevier che gestisce con
			pochi altri un giro di affari di 10 miliardi di dollari all'anno. E'
			evidente che queste situazioni di monopolio devono alla lunga essere
			ridimensionate. Perciò se anche voi credete che in questo mondo
			tutti debbano aver voce in capitolo, unitevi a noi, e combattete con
			noi questa battaglia per la libertà di espressione creativa e per la
			crescita del nostro web didattico, artistico e culturale, infatti
			l'unione fa la forza e solo in questo modo le vostre idee, le vostre
			iniziative e le vostre aspirazioni potranno crescere e contribuire
			al miglioramento e alla piena realizzazione di tutta l'umanità. Negli Stati Uniti già dalla
			fine dell'anno 2003 si stava costruendo una rete di connessioni tra
			tutte le università e i laboratori del paese, questa Internet
			Speciale chiamata e-science sarà in grado di collegare tutti i
			ricercatori mediante fibre ottiche alla velocità di 10 mega bits al
			secondo. Grazie a questo progetto, che si spera verrà poi allargato
			anche ad altre realtà, sarà possibile trasferire e condividere
			enormi quantità di dati e di ricerche, compreso la mappatura del
			genoma umano e sarà inoltre possibile lavorare con grande velocità e
			nello stesso tempo su modelli tridimensionali delle varie proteine.
			Purtroppo invece dobbiamo allo stesso tempo constatare che nel
			nostro paese oltre a non favorire lo sviluppo della ricerca, delle
			tecnologie e a non incentivare economicamente gli scienziati, si fa
			di tutto per bloccare e limitare anche la buona volontà degli
			insegnanti che fanno cultura in rete e che cercano di unire le due
			culture, umanistica e scientifica, al fine di aumentare la
			creatività di tutti. E così mentre gli altri paesi avanzano, da noi
			c'è un marciume stagnante che impedisce qualsiasi progresso e questo
			è dovuto anche alle nostre stupide e ataviche leggi e a chi le
			prende a pretesto per fare due soldi alle spalle del buon senso,
			della logica, della creatività e del progresso scientifico e
			culturale. Quindi senza far riferimento ai pietosi dati delle
			statistiche sull'utilizzo di Internet e della banda larga in Italia,
			dobbiamo rilevare che procedendo in questa direzione il nostro paese
			risulterà sempre più abitato da un popolo tecnologicamente,
			scientificamente, culturalmente e artisticamente analfabeta,
			stupido, violento, incolto, ignorante, insensibile, cafone,
			infelice, chiuso, introverso, e che alla fine non riuscirà più a
			rimanere al passo dei paesi più liberi e più civilizzati e sarà
			quindi sempre più costretto a vivere in un paese squallido, triste,
			cupo, misero, ingiusto, ridicolo ed ignobile. Carl William Brown    
			
			 
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	CONSIDERAZIONI
	SUL DIRITTO D'AUTORE PER LE IMMAGINI IN INTERNET Senza una cultura libera non
	si ha sviluppo del sapere.  Lessig Legge 22 aprile 1941 n. 633
	
 Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio
 
 (G.U. n.166 del 16 luglio 1941)
 
 (Testo coordinato con le modifiche introdotte dalla legge 22 maggio 2004, n.
	128)
 
 Fonte 
	http://www.interlex.it/Testi/l41_633.htm#87
 
 CAPO V - Diritti relativi alle fotografie
 
 Art. 87
 
 Sono considerate fotografie ai fini dell'applicazione delle disposizioni di
	questo capo le immagini di persone o di aspetti, elementi o fatti della vita
	naturale e sociale, ottenute col processo fotografico o con processo
	analogo, comprese le riproduzioni di opere
 
 Dell'arte figurativa e i fotogrammi delle pellicole cinematografiche.
 
 Non sono comprese le fotografie di scritti, documenti, carte di affari,
	oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti simili.
 
 Da ciò io capisco che le fotografie di dipinti di autori vari prelevate da
	Internet sono a tutti gli effetti delle semplici fotografie e quindi non
	sono copie dell'opera stessa, come si evince dal testo sotto riportato.
 Da aggiungere inoltre che una
	fotografia di un dipinto NON E’ una COPIA dell’ opera. Anche se l’ articolo
	13 della LDA riporta la fotografia fra i modi di produrre “copie”, questo
	non significa che qualunque modo sia adeguato a produrre una copia di
	qualunque opera, ma semplicemente che per alcune opere dell’ ingegno (film,
	composizione fotografiche, testi, spartiti) la fotografia è un mezzo
	adeguato per produrre una copia abbastanza fedele all’originale da
	permetterne la stessa fruibilità. Per un dipinto, “copia” può essere
	soltanto un’ imitazione, più o meno fedele, eseguita da un altro pittore con
	tecniche simili: “disegno, pittura o scultura che riproduce più o meno
	fedelmente un originale, talvolta a scopo di contraffazione, o a scopo di
	esercitazione o di diffusione” (DeMauro). La foto di un dipinto è
	semplicemente una fotografia, e viene quindi regolamentata dagli art. 87 –
	92 LDA. A conferma di questo, l’ art. 87: sono considerate fotografie ai
	fini dell'applicazione delle disposizioni di questo capo le immagini di
	persone o di aspetti, elementi o fatti della vita naturale e sociale,
	ottenute col processo fotografico o con processo analogo, comprese le
	riproduzioni di opere dell'arte figurativa e i fotogrammi delle pellicole
	cinematografiche. Non sono comprese le fotografie di scritti, documenti,
	carte di affari, oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti simili. E l’ art. 90: gli esemplari
	della fotografia devono portare le seguenti indicazioni: 1) il nome del
	fotografo, o, nel caso previsto nel primo capoverso dell'art. 88, della
	ditta da cui il fotografo dipende o del committente; 2) la data dell'anno di
	produzione della fotografia; 3) il nome dell'autore dell'opera d'arte
	fotografata. L’ art. 90 prosegue: qualora gli esemplari non portino le
	suddette indicazioni, la loro riproduzione non è considerata abusiva e non
	sono dovuti i compensi indicati agli articoli 91 e 98, a meno che il
	fotografo non provi la malafede del riproduttore.  Quanto sopra riportato a mio
	avviso vale a tutti gli effetti benché l'Art. 13 della Legge sul Diritto
	d'Autore del 22 Aprile 1941, nr. 633 affermi che: "Il diritto esclusivo di
	produrre ha per oggetto la moltiplicazione in copie diretta o indiretta,
	temporanea o permanente, in tutto o in parte dell'opera, in qualunque modo o
	forma, come la copiatura a mano, la stampa, la litografia, l'incisione, la
	fotografia, la fonografia, la cinematografia ed ogni altro procedimento di
	riproduzione".   La produzione in Internet di
	ipertesti o pagine web conteneti fotografie a bassa risoluzione di dipinti
	di autori vari in siti di natura didattica, culturale, divulgativa, a scopo
	formativo e pedagogico, senza alcun fine di lucro né tanto meno commerciale
	da parte di docenti, siti amatoriali, scuole o associazioni no-profit non
	viola la dignità morale degli artisti e i diritti patrimoniali degli eredi,
	e quindi non va contro l'articolo 20 della stessa legge, in quanto in
	realtà, esalta la creatività degli uni e, indirettamente quindi, le risorse
	degli altri. Questa attività contribuisce invece a diffondere una certa
	sensibilità etica ed estetica e a migliorare le potenzialità creative della
	nostra umanità. In subordine, ammesso e non
	concesso che una fotografia possa essere considerata una copia di un
	dipinto: un’ immagine digitale Jpeg < 640 x 480 pixel x 24 bit tratta dalla
	foto non può essere considerata riproduzione dell’ intera opera, ma solo di
	una piccola percentuale di parti di essa e può essere quindi utilizzata
	liberamente per uso di critica o di discussione (art. 70 LDA) che autorizza
	espressamente il diritto di citazione. “Il riassunto, la citazione o la
	riproduzione di brani o di parti di opera, per scopi di critica, di
	discussione ed anche di insegnamento, sono liberi nei limiti giustificati da
	tali finalità e purché non costituiscano concorrenza alla utilizzazione
	economica dell'opera”. A sostegno della seconda tesi vi sono
	online diverse perizie tecniche
	di esperti informatici che convalidano quanto sto dicendo.  L'articolo 70 della stessa legge
	aggiunge inoltre che: il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani
	o di parti di opera per scopi di critica, di discussione ed anche di
	insegnamento, sono liberi nei limiti giustificati da tali finalità e purché
	non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera. Si
	tratta infatti di riproduzione senza alcun profitto e, quindi, sarà l'autore
	a dover dimostrare che questo utilizzo dell'opera rappresenta per lui è un
	danno economico e che sono stati superati i limiti di tolleranza previsti
	dal citato articolo 70. Anche nel caso di alcune fotografie di dipinti di un
	autore riportate in una pagina web, se non vi sono finalità di lucro, e se
	questo non danneggia la reputazione dell'artista, a mio avviso si tratta di
	una mera citazione che non può che dare lustro e fare pubblicità all'artista
	stesso. Pertanto non si dovrebbero in teoria pagare dei diritti, in teoria,
	poi dipende dal paese in cui si vive. In Italia, per esempio dove le varie
	autorità cercano di mungere i cittadini in tutti i sensi, non si può mai
	stare tranquilli, e tutti ci marciano, legali compresi.  
	
	Carl William Brown  
	
	
			 
	Indice Forum 
     
	COMMENTO  L'immagine digitale di un opera di Matisse per
	esempio ha pochissimo in comune con Matisse stesso. L'immagine digitale per
	sua natura è un "fac simile" (nella migliore delle ipotesi) ed è
	presumibilmente molto poco "simile" per via di ovvi limiti (numero di colori
	precisione e fedeltà del fac-simile stesso). Inoltre l'opera di matisse ha
	una caratteristica peculiare che consiste nella sua UNICITÀ essendo un
	dipinto a mano e quindi essenzialmente irriproducibile. Dedurre oggi che
	Matisse volesse o potesse volere limitare la diffusione di fac-simile
	digitali della sua opera tramite tecnologie che neppure poteva immaginare è
	quantomeno ridicolo, paradossale e forzato! La riproduzione digitale di un
	opera di Matisse non conserva praticamente nulla, se non eventualmente la
	più o meno approssimata riconoscibile similitudine con l'originale.È cioè, nella più estensiva delle ipotesi, non un opera o la sua copia o un
	suo multiplo, ma un richiamo o un riferimento ad un immagine in qualche
	misura simile, ma con forma e sostanza completamente diversi! Si tratta (ne
	più e ne meno) di un LINK da un punto di vista logico ed effettivo! Per
	vedere l'opera di matisse occorre infatti andare fisicamente davanti ad
	essa! Vedere il suo fac simile significa semplicemente vedere una
	rappresentazione (dichiaratamente non originale) che la "ricorda" in qualche
	modo (in genere piuttosto approssimativo). Mentre questo è utile a spiegare
	un concetto o una sensazione che l'autore può avere voluto esprimere è
	palesemente molto ma molto diverso dal "fruire" dell'opera in se! Per questo
	motivo credo che assimilare un quadro o un opera unica ad un "marchio" (cosa
	diversa) o una rappresentazione cui sono associati diritti commerciali o
	simili sia improprio, immorale e poco o nulla rispettoso nei confrontti
	dell'artista che sicuramente aveva ben altri intenti, dato che ha prodotto
	un opera UNICA e IRRIPRODUCIBILE!  
	Commento presente sul forum di Punto Informatico 
	
	
			 
	Indice Forum
 
	COMMENTO  Per Carl William Brown: se questo ragionamento
	fosse esatto, e cioè se la foto di un quadro fosse una semplice foto e non
	una riproduzione del quadro stesso, dovremmo ritenere che la legge tutela il
	supporto materiale dell’opera e non il suo contenuto. Non è così. Una foto
	di un quadro, se riproduce il quadro stesso, e non ad esempio, la gente in
	un museo che guarda il quadro, è di fatto una riproduzione del quadro
	effettuata con il mezzo della fotografia. L’art. 87 infatti non elimina il
	diritto dell’autore dell’opera figurativa a controllare le riproduzioni ma
	crea il diritto connesso del fotografo che riproduce fotograficamente
	l’opera.Elvira Berlingieri   
	
	 Indice Forum
 
	COMMENTO  Se l’art. 87 non elimina il diritto dell’autore
	dell’opera figurativa a controllare le riproduzioni ma crea il diritto
	connesso del fotografo che riproduce fotograficamente l’opera, questo non
	toglie che una fotografia di un dipinto e' sempre e comunque una fotografia
	e quindi se e' effettuata con tutti i carismi del caso ed e' idonea alla
	stampa o ad altre riproduzioni di qualita' puo' essere considerata una copia
	dell'opera, e puo' essere tutelata dai diritti d'autore, se riporta il nome
	dell'autore o della ditta che l'ha eseguita, viceversa e' solo una
	riproduzione senza valore del quadro, che non puo' in alcun modo essere
	considerata lesiva dei diritti dell'autore stesso, tanto piu' e a maggior
	ragione se e' usata senza fini di lucro e per la divulgazione culturale. In
	ogni caso, e ribadisco il ragionamento, essendo una fotografia dell'opera
	deve comunque essere soggetta a tutti gli articoli sulle fotografie, infatti
	l'art. 87 cita testualmente: "sono considerate fotografie ai
	fini dell'applicazione delle disposizioni di questo capo le immagini di
	persone o di aspetti, elementi o fatti della vita naturale e sociale,
	ottenute col processo fotografico o con processo analogo,
	comprese le riproduzioni di opere
	dell'arte figurativa e i fotogrammi delle pellicole
	cinematografiche." e quindi in quanto fotografia
	deve assolutamente essere soggetta all'art. 90 che afferma:
	gli esemplari della fotografia
	devono portare le seguenti indicazioni: 1) il nome del fotografo, o, nel
	caso previsto nel primo capoverso dell'art. 88, della ditta da cui il
	fotografo dipende o del committente; 2) la data dell'anno di produzione
	della fotografia; 3) il nome dell'autore dell'opera d'arte fotografata. 
	L’ art. 90 prosegue: qualora gli esemplari non portino le
	suddette indicazioni, la loro riproduzione non è considerata abusiva e non
	sono dovuti i compensi indicati agli articoli 91 e 98, a meno che il
	fotografo non provi la malafede del riproduttore. Pertanto se
	non riporta il nome dell'autore o della ditta che l'ha eseguita, a mio
	avviso non puo' essere coperta da copyright. Questa e' la mia
	interpretazione e non sono il solo a pensarla così. Tanto più che le leggi,
	oltre ad essere fatte dai politici che notoriamente non sono il massimo del
	livello intellettuale di un paese, cambiano nel tempo, e sono dunque
	mutevoli, mentre la logica e il buon senso sono da sempre molto piu' stabili
	e sono alla base del nostro progresso culturale e scientifico, ovviamente
	anch'esso minato dalla stupidità di chi gestisce il potere, ovvero
	politici, amministratori, e burocrati del diritto in tutte le sue forme. Se
	poi gli avvocati o i tutori della legge vogliono aver ragione a tutti i
	costi, risponderò loro con le parole di William Shakespeare che affermava:
	"Uccidiamo tutti gli avvocati", tanto è vero che oggigiorno in molti si
	ricordano del grande drammaturgo e nessuno invece sa quali fossero i poveri
	azzeccagarbugli dell'epoca.  Carl William Brown   
	
	
			 
	Indice Forum
 
 
 
	
	Against Intellectual Monopoly  
	Michele Boldrin and David K. Levine   
 
 
	LA SIAE E
	L'ARTE 
	
	Ecco cosa succede nel Belpaese, la terra dell’arte e degli artisti
	
	 
	
	Da quando è nel web (1997) è la prima volta che la Siae s’accorge dei suoi
	ipertesti culturali (in 
	
	http://www.homolaicus.com/
	
	
	) e gli commina una sanzione di 4.700 euro per royalties non pagate ad
	artisti come Picasso, Kandinsky, Klee e alcuni futuristi o ai loro eredi.
	Sono bastate 74 images (per lo più pescate dalla stessa rete), usate
	“abusivamente” per quattro anni e mezzo, per essere tacciato di due
	vergognose violazioni: alla dignità morale dell’artista e ai diritti
	patrimoniali degli eredi. La legge europea parla chiaro: chi fruisce di
	immagini protette dal marchio Siae deve pagare, anche se non ne fa un uso
	commerciale (è sufficiente che dalla morte dell’artista non siano passati
	più di 70 anni).   
	
	Quindi, in pratica, pensando di favorire, coi propri ipertesti, la dignità
	morale dell’artista e, indirettamente, i diritti patrimoniali degli eredi,
	l'Autore di uno dei siti più colti e più ricchi di materiali didattici del
	Belpaese si trova oggi a essere considerato quasi alla stregua di un
	truffatore.   
	
	"La Siae vuol forse chiudere il web artistico nazionale? " si chiede ora
	attonito e senza parole, pensando che proprio l'Italia, terra d'arte e
	d'artisti, dovrebbe favorire al massimo la diffusione di questa forma
	espressiva.   
	
	Gentilmente, l'Autore ha voluto fornire links utili, approfondimenti e
	riferimenti legislativi in materia di diritti da mettere a disposizione del
	popolo del Web. La sua esperienza potrà essere così utile a tutti e far
	riflettere su quali sono oggi in realtà le 'libertà' nel Web italiano.
	
	 
	
	Ma ecco quello che è accaduto dalle sue stesse parole.
	  
	
	****************************  
	
	Dalla lunga chiacchierata col responsabile immagini del settore Internet
	della Siae, ho capito le seguenti cose.   
	
	Se un artista è protetto da loro, tutte le sue opere lo sono (gli avevo
	chiesto di sapere esattamente i nomi dei files protetti, ma non me li ha
	detti). Nel loro sito c’è un pdf scaricabile da qui 
	
	
	www.siae.it/documents/zip/olafav_utilizzatori_ElencoArtistiTutelati.zip
	
	
	che indica i nomi di tutti gli artisti protetti.
	  
	
	Chi lo scarica noterà che sono talmente tanti che se la Siae si mette a
	lavorare seriamente (come da quattro anni sta facendo, m’ha detto), saranno
	tanti i siti a chiudere. Cioè per loro non ha alcun valore che il sito sia
	no-profit o che si citi la fonte.   
	
	Se si prova a prendere di un’immagine protetta un piccolo pezzo, il danno
	morale recato all’artista è maggiore ed è ancora di più se l’immagine viene
	messa nella home.   
	
	La Siae si muove autonomamente, di concerto con la polizia postale e le
	altre Siae estere: non è indispensabile che le giungano segnalazioni da
	parte degli autori o degli eredi.   
	
	Gli ho chiesto se l’unico riferimento legislativo per le immagini fosse la
	legge 22 aprile 1941 n. 633 
	
	
	www.siae.it/utilizzaopere.asp#doc 
	
	: me l’ha confermato, aggiungendo che esistono ulteriori modifiche che però
	non mutano la sostanza della legge. Stando alla Siae la legge 633 e
	successive modifiche non fa differenza tra siti amatoriali e commerciali
	quando sono in causa cose protette dalla Siae. L’unica differenza è
	l’importo dovuto. (La legge non l’ho ancora letta, ma la trovate qui 
	
	
	www.interlex.it/Testi/l41_633.htm 
	
	. Aiutiamoci a decifrarla).   
	
	Comunque tutte le leggi sono qui:
	
	
	www.siae.it/bg.asp?click_level=1400.0300&link_page=bg_DA_Nazionale.htm&level=1400.0300
	
	
	. Gli ho detto che nella home del mio sito ho messo la dicitura: “Questo
	sito è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons <
	http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/it/>. Se trovate che qualcosa violi le leggi vigenti in materia di diritti
	d'autore, comunicatecelo e provvederemo tempestivamente a rimuoverlo”. S’è
	messo a ridere. In effetti l’avevo presa dal blog di Grillo, e siccome lui è
	un comico, ho fatto 2+2.   
	
	Non è che la Siae metta sullo stesso piano un sito commerciale con uno
	didattico di un semplice webmaster (persone fisica): semplicemente se vuoi
	usare immagini di artisti dalla cui data di morte non siano passati 70 anni,
	devi pagare, secondo un preciso tariffario. Questo: 
	
	
	www.siae.it/documents/zip/olaf_av_utilizzatori_tariffe.zip
	
	
	. Si può usare il tag iframe per testi e immagini di altri siti, con
	sorgente chiaramente e facilmente leggibile, senza incorrere in sanzioni.
	
	 
	
	È del tutto irrilevante mettere gli ipertesti zippati con immagini protette
	e non pagate.   
	
	Se l’ipertesto è messo in area riservata risulta non pubblico, quindi non si
	pagano diritti Siae.   
	
	Se si pagano i diritti Siae, gli eredi o gli artisti viventi non possono
	denunciarci ulteriormente per conto loro.
	  
	
	Gli adsense di google non trasformano automaticamente un sito da culturale a
	commerciale.   
	
	Che il server ospitante il nostro sito sia su suolo italiano o straniero
	(fosse anche un “paradiso fiscale”) è indifferente per la Siae.
	 
	 
	
	Non si possono mettere su un’immagine dei segni a scopo didattico
	(triangoli, cerchi, linee) per spiegarne il significato, se prima non si è
	ottenuto il permesso dell’autore o dell’erede.
	  
	
	Non esiste un elenco pubblico degli eredi, ma solo degli autori protetti da
	Siae.   
	
	Se l’autore o l’erede ci autorizza a usare le proprie immagini
	gratuitamente, la Siae non ci chiede nulla, ma è sempre meglio informarla,
	perché non è detto che l’autore o l’erede lo faccia. E poi va comunque messa
	una dicitura che la stessa Siae possa leggere.
	  
	
	I diritti si pagano a prescindere dalla grandezza o risoluzione
	dell’immagine.   
	
	Non serve a nulla prendere un’immagine da Wikipedia e scriverci sotto la
	dicitura della loro licenza d’uso.   
	
	Se eliminate gli ipertesti prima che arrivi la raccomandata Siae, anche se i
	vostri contenuti sono stati indicizzati dai motori, non si pagano diritti.
	
	 
	
	Professor Enrico Galavotti  
			 
	Indice Forum 
     
 
 
 
	
	SENTENZA ANTI COPYRIGHT MOTIVI DELLA
	DECISIONE  
 Mohammed Tizio, colto in possesso di cd sprovvisti di contrassegno SIAE e
	abusivamente duplicati, è stato tratto a giudizio, chiamato a rispondere dei
	reati di cui alla rubrica.
 
 In via preliminare il Giudice, dopo aver accertato che non risultano nelle
	carte del P. M. atti tendenti a dimostrare che il prevenuto straniero abbia
	altre forme di sostentamento oltre quella illecita rilevata, invitava le
	parti a svolgere i loro rilievi, considerando che ricorresse un caso di
	obbligo di immediata declaratoria di causa di non punibilità ex art. 129
	c.p.p. per aver l'imputato agito in stato di necessità essendo mosso nella
	sua azione di venditore di cd contraffatti dalla necessità di salvare se
	stesso dal pericolo attuale di un danno grave alla salute e alla vita
	rappresentato dal bisogno alimentare non altrimenti soddisfatto.
 
 Essendosi opposto il P. M. per la declaratoria de quo e avendo la difesa
	concordato, il Giudice si ritirava in Camera di Consiglio per la decisione,
	rilevando la sussistenza dell'esimente ex art. 54 c. p. sulla base delle
	seguenti considerazioni.
 
 In via preliminare va notato che la vecchia giurisprudenza secondo cui
	l'onere della prova incombeva all'imputato risulta superata dal nuovo 111
	della Cost. e dal giusto processo instaurando per il quale, nella paritaria
	posizione delle parti, è compito del giudice, in un rinnovato spirito del
	favor rei, valutare anche d'ufficio già a monte qualunque elemento possa
	escludere la responsabilità del prevenuto.
 
 Nel merito valga quanto segue.
 
 La consuetudine è una manifestazione della vita sociale che si concreta in
	un'attività costante ed uniforme dello Stato-comunità(Tesauro). Ad essa può
	essere attribuita funzione di mezzo d'interpretazione di principi e
	norme(consuetudine interpretativa) ma anche di fatto idonea a disapplicare
	la norma scritta(consuetudine abrogativa).
 
 Il nostro ordinamento considera contra legem la consuetudine abrogativa
	perché contraria al dettato dell'art. 8 delle preleggi che comporta
	l'applicabilità della consuetudine(usi) solo se richiamata da leggi e
	regolamenti.
 
 Nessuna norma, invece, vieta la consuetudine interpretativa che anzi il
	magistrato penale applica continuamente come nei processi indiziari ad
	esempio, quando tenda a trarre conclusioni da comportamenti umani logici e
	regolari individuati in un ambiente con un determinato background
	socioculturale.
 
 Anche la legge penale va interpreta alla luce del mondo concreto in cui si
	sviluppa, con tensione dinamica e non statica ad evitare una discrasia tra
	il dover essere normativo e quello reale. "La dottrina - come leggiamo in
	Antolisei - è concorde nell'attribuire alla consuetudine la più grande
	importanza nell'interpretazione della legge, specie nei riguardi dei fatti
	che sono valutati in diverso modo nei vari ambienti sociali"(F. Antolisei,
	Manuale di diritto penale, Parte generale - Giuffrè Milano, 1969, p. 51-52,
	in cui si cita il Codex iuris canonici <ca. 29>: Consuetudo est optima legum
	interpres). Secondo Antolisei è addirittura da ammettersi la consuetudine
	integratrice o praeter legem che sorga per integrare i precetti della legge
	qualora essa non si risolva in danno dell'imputato(F. Antolisei, ibid.).
 
 La legge e la giustizia vanno applicate in nome del popolo ad esso spettando
	la sovranità(art. 1 della Cost.) e il metro di questa sintonia è proprio la
	rispondenza piena del popolo alle leggi penali emanate dal Parlamento, il
	quale può andare "controcorrente" quando contraddica lo spirito del comune
	sentire della popolazione che ad esso ha dato mandato, incorrendo in tal
	maniera di fatto nella disapplicazione della norma scritta.
 
 Nel caso di specie la norma repressiva di base, la protezione penalistica -
	e non meramente civilistica del diritto d'autore - è desueta di fatto per
	l'abitudine di molte persone di tutti i ceti sociali, che, in diuturnitas,
	ricorrono all'acquisto di cd per strada o li scaricano da Internet. Anche
	grossi network come Napster si sono mossi da tempo in senso anticopyright e
	hanno permesso copie di massa dell'arte musicale. Fenomeno appena sfiorato
	dalle recenti sentenze degli USA che si sono espresse nel senso di
	regolamentare la materia della riproduzione di massa, ma con un pagamento
	ridottissimo in un nuovo mercato dove il guadagno dei produttori è
	quantificato su "minimi diffusissimi". In linea con questa strategia si è
	espresso recentemente il Parlamento europeo con la direttiva per "la
	protezione del diritto d'autore nella società dell'informatica" avanzando al
	più l'ipotesi di un equo compenso per gli autori per la diffusione globale
	della loro opera.
 
 Il fatto è che la strategia del regalo è uno dei punti centrali nel mondo
	digitale, tanto che si parla di free economy, economia del gratis appunto, o
	di gift economy, economia del regalo. "Nell'età dell'accesso si passa da
	relazioni di proprietà a relazioni di accesso. Quello di proprietà privata è
	un concetto troppo ingombrante per questa nuova fase storica dominata dall'ipercapitalismo
	e dal commercio elettronico, nella quale le attività economiche sono
	talmente rapide che il possesso diventa una realtà ormai superata"(Vedi New
	economy in http://mediamente.rai.it/biblioteca).
 
 Anche la New Economy depone, dunque, nel senso dell'arte a diffusione
	gratuita o a bassissimo prezzo, per rendere effettivo il principio
	costituzionale dell'arte e la scienza libere(art. 33 della Cost.) e quindi
	usufruibili da tutti, cosa non assicurata dalle attuali oligarchie
	produttive d'arte che impongono prezzi alti, contrari a un'economia
	umanistica, con economia anzi diseducativa per i giovani spesso privi del
	denaro necessario per acquistare i loro prodotti preferiti e spinti, quindi,
	a ricorrere in rete e fuori a forme diffuse di "pirateria" riequilibratrice.
 
 L'azione degli oligopoli produttivi appare quindi in contrasto con l'art. 41
	della Cost. secondo cui l'iniziativa economica privata libera "non può
	svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla
	sicurezza, alla libertà, alla dignità umana". Solo un'arte a portata di
	tasca di tutti i cittadini e soprattutto dei giovani può essere a livello
	produttivo umanitaria e sociale come richiesto dalla Costituzione, per far
	sì che davvero tutti possano godere dei prodotti artistici.
 
 In definitiva, se compito dello Stato ex art. 2 della Costituzione è
	rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che si frappongono al
	libero ed egualitario sviluppo della comunità, risulta la normativa
	penalistica a favore del copyright tendenzialmente abrogata di fatto ad
	opera dello stesso popolo per desuetudine, con azione naturale tendente a
	calmierare le sproporzioni economiche del mercato capitalistico in materia.
	Tale consuetudine non è quella abrogativa canonica ex lege ma di fatto
	incide sull'interpretazione della norma penalistica, quanto meno nel senso
	di far percepire al giudice quanto possa essere ridotta la forza cogente di
	una norma espressa, imposta ma non accettata dalla maggioranza del consesso
	sociale. Nel contempo permette di rilevare come ai fini dell'enunciando
	stato di necessità il fatto del vendere cassette per sopravvivere è più che
	proporzionato al pericolo connesso alla lesione del copyright(art. 54 ult.
	parte co. 1).
 
 L'azione di depenalizzazione strisciante e non legalizzata del fenomeno
	trova appiglio de iure condendo nei lavori della Commissione ministeriale
	per la riforma del codice penale (istituita con d.m. 10 ottobre 1998) che
	nel progetto preliminare di riforma del codice penale avanza il principio
	della necessaria offensività del fatto, e soprattutto, quello della sua
	irrilevanza penale.
 
 La Commissione ha preso innanzitutto atto del fatto "che il principio di
	necessaria offensività costituisce ormai connotato pressoché costante dei
	più recenti progetti riformatori. Esso ha trovato ingresso nello schema di
	legge-delega Pagliaro, che in uno dei primi articoli, collocato non a caso
	subito dopo la enunciazione del principio di legalità, invita a "prevedere
	il principio che la norma sia interpretata in modo da limitare la punibilità
	ai fatti offensivi del bene giuridico" (art. 4 comma 1). Ed è stato
	enunciato a tutto campo nel Progetto di revisione della seconda parte della
	Costituzione, licenziato il 4 novembre 1997 dalla Commissione Bicamerale:
	"non è punibile chi ha commesso un fatto previsto come reato nel caso in cui
	esso non abbia determinato una concreta offensività".
 
 La Commissione ritiene che, al di là delle opinioni specifiche di ciascuno
	sulle modalità di inserimento di tale principio nel codice, le posizioni
	sopra enunciate esprimano la esigenza insopprimibile di ancorare, anche
	visivamente, la responsabilità penale alla offesa reale dell'interesse
	protetto, nel quadro di un diritto penale specificamente finalizzato a
	proteggere i (più rilevanti) beni giuridici".
 
 Anche sul campo della concreta offensività la New economy ha dimostrato come
	addirittura la diffusione gratuita delle opere artistiche acceleri
	paradossalmente la vendita anche degli altri prodotti smistati nei canali
	ufficiali, e se ciò vale nello spazio virtuale di Internet deve valere anche
	nello spazio materiale con vendita massiccia di prodotti-copia che
	alimentano l'immagine e la vendita dello stesso prodotto smistato in via
	"legale".
 
 Naturalmente in questa sede la depenalizzazione in re, per mancanza di una
	reale offesa al copyright(tutelabile al più civilmente ma non penalmente),
	non può essere ancora invocata e lo si potrà probabilmente con la riforma
	del codice penale, ma il dato acquista rilievo di fatto ai fini di stabilire
	la proporzione dell'azione svolta dai venditori di cd con l'offesa arrecata
	ai diritti d'autore.
 
 In tema di stato di necessità, a fronte dei dubbi interpretativi suscitati
	dall'espressione "danno grave alla persona", ancora la Commissione succitata
	ci illumina avendo proposto di "chiarire quali beni siano effettivamente
	"salvabili" (lo schema di legge-delega Pagliaro sembra considerare rilevanti
	agli effetti della esimente tutti gli interessi personali propri o altrui,
	siano essi oggetto di pericolo di un danno grave o non grave, attengano alla
	integrità fisica o a quella morale della persona, compensando tuttavia
	questo ampliamento con una drastica delimitazione della scriminante sul
	terreno della proporzione)".
 
 Quanto ai venditori di cd per strada è fatto notorio che trattasi di
	soggetti privi di lavoro, in condizioni spesso di schiacciante
	subordinazione. Notoria non egent probatione, i fatti notori non richiedono
	prova dal momento che la nozione di fatto de quo rientra nella comune
	esperienza. Si aggiunga che dalle carte processuali non emergono elementi
	per dedurre che il prevenuto avesse altre forme di sussistenza e si può,
	quindi, presumere che la vendita del prevenuto oggi incriminato sia fatta
	esclusivamente per il proprio sostentamento vitale.
 
 Nel caso di specie è innegabile che il venditore di cd è un extracomunitario
	che agisce spinto dal bisogno di alimentarsi. Una vecchia giurisprudenza
	escludeva lo stato di necessità per chi agisca spinto da necessità attinenti
	all'alimentazione "poiché la moderna organizzazione sociale, venendo
	incontro con diversi mezzi ed istituti agli indigenti, agli inabili al
	lavoro e ai bisognosi in genere, elimina per costoro il pericolo di restare
	privi di quanto occorre per <omissis> il loro sostentamento
	quotidiano"(Cass. Sez. III 24 maggio 1961, P. M. c. De Leo, Giust. pen.
	1962, II 81, m. 68).
 
 Trattasi di giurisprudenza riferentesi a un contesto sociale diverso da
	quello attuale dove l'entrata in massa di extracomunitari rende praticamente
	impossibile predicare l'esistenza di organizzazioni atte ad accoglierli e a
	nutrirli in massa. E quindi più che mai si pone il problema di affrontare
	modi e forme del loro sostentamento, rendendosi necessario ampliare il
	concetto di stato di bisogno quando vengano da essi commesse infrazioni
	minime al consesso sociale, soprattutto in materie ai limiti del danno
	puramente civile, ove questo stesso mai esista. Ciò è tanto più vero ove si
	pensi che il fondamento della scriminante è stato colto nell'istinto della
	conservazione, incoercibile nell'uomo(Maggiore, Diritto Penale, Parte
	generale, 5a ed., Bologna 1951, p. 319).
 
 Tale inquadramento risponde anche a principi fondamentali garantiti dalla
	Costituzione come i diritti inviolabili dell'uomo(art. 2 della Cost.), in
	cui è da ricomprendersi il diritto a nutrirsi, e il diritto alla salute(art.
	32 della Cost.) compromesso naturalmente in chi, non riuscendo a procurarsi
	un lavoro normale suo malgrado, non abbia i mezzi minimi per il suo
	sostentamento alimentare. Le norme costituzionali testé citate rendono anche
	edotti della gravità del danno(attuale e continuato) derivante alla persona
	dalla mancanza assoluta di mezzi per sostentarsi, altro requisito richiesto
	dalla giurisprudenza costante(Cass. sez. III, 4 dicembre 1981, n. 10772) per
	potersi configurare lo stato di necessità da mettere in rapporto col danno
	in concreto arrecato.
 
 In conclusione, tenendo anche conto che ex art. 4 della Cost. è compito
	dello Stato garantire il diritto al lavoro e promuovere le condizioni che
	rendano effettivo questo diritto, non c'è fine di lucro illecito
	"penalmente" in chi venda per strada cd a prezzo ridotto (in linea con la
	New Economy) al fine di procurarsi da mangiare, con azione accettata e
	condivisa dalla maggioranza del consesso sociale. Quell'azione, formalmente
	contra legem, è scriminata da uno stato di necessità(art. 54 c.p.) connesso
	alla sopravvivenza degli extracomunitari entrati nel nostro paese senza
	alcuna regolamentazione lavorativa, essendo la loro attività di venditori
	operanti per sopravvivere assolutamente necessaria per sopravvivere e
	proporzionata al pericolo di danno(minimo se non inesistente visto il numero
	modesto di cassette contra legem trovate) arrecato ai produttori.
 
 Necessitas non habet legem, quindi. Difetta l'antigiuridicità del
	comportamento incriminato per mancanza del danno sociale rilevante ai fini
	penalistici, anche se non si può escludere un risarcimento civilistico alla
	SIAE ex art. 2045 c.c. da coltivare e realizzare eventualmente in sede
	civile.
 
 Si ordinerà confisca e distruzione del materiale in sequestro.
 
 P.Q.M.
 
 visto l'art. 129 c.p.p.
 
 assolve Mohammed Tizio dai reati ascrittigli perché i fatti non
	costituiscono reato per aver agito in stato di necessità ex art. 54 c.p..
 
 Ordina confisca e distruzione del materiale in sequestro.
 
 Così deciso in Roma il 15.2.2001
 
 IL GIUDICE
 
 GENNARO FRANCIONE   Indice
	Forum
 
 
	
	AI CONFINI
	DELLA REALTA': la legge Urbani 106/2004. Urbani, ora ex-ministro, ha presentato e fatto
	approvare lo scorso anno la legge 106/2004 che impone a chiunque
	distribuisca contenuti per via telematica, quindi Internet, di inviarne
	copia alle biblioteche centrali di Firenze e di Roma.
 Chi ha un sito, una newsletter o una mailing list dove vengono diffuse
	informazioni, deve farne copia ed inviarla periodicamente alle biblioteche,
	in caso contrario è soggetto ad un’ammenda di 1.500 euro.
 
 La legge vuole "conservare la memoria della cultura e della vita sociale
	italiana".
 
 Ma Urbani sa cos’è Internet, sa che i suoi contenuti cambiano ogni secondo,
	sa che i siti registrati in Italia sono circa un milione, o forse ha chiesto
	una consulenza a Stanca?
 
 Potremmo fare un’urbanata, ed inviare siti, blog, newsletter alla Biblioteca
	di Firenze, alla cortese attenzione di Urbani, per conoscenza Stanca:
	peccato che neppure la Biblioteca di Firenze sappia cosa farsene.
 
	
	Dal Blog di Beppe Grillo Leggi Tutti
	i Commenti in Proposito !!!
	      Indice
	Forum 
     
 
	
	PARERE GIURIDICO 
	Oggetto: C.W. Brown / SIAE
 L'utilizzo delle opere dell'ingegno è, in linea di principio, assoggettato
	al consenso dell'autore, in conformità a quanto dettato in materia, dalla
	Convenzione di Berna (artt. 1 e 6 bis), dal codice civile (art. 2577) e
	della legge speciale sulla protezione del diritto di autore del 22 aprile
	1941, nr.633.
 L'articolo 1 di quest'ultima prevede che: "Sono protette ai sensi di questa
	legge le opere dell' ingegno di carattere creativo che appartengono alla
	letteratura, alla musica alle arti figurative , all'architettura, al teatro
	ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di
	espressione... "
 L'articolo 2 specifica ulteriormente: "In particolare sono compresi nella
	protezione: ...4) le opere della scultura, della pittura, dell'arte del
	disegno, della incisione e delle arti figurative... "
 L'articolo 13 prevede che: "Il diritto esclusivo di produrre ha per oggetto
	la moltiplicazione in copie diretta o indiretta, temporanea o permanente, in
	tutto o in parte dell'opera, in qualunque modo o forma, come la copiatura a
	mano, la stampa, la litografia, l'incisione, la fotografia, la fonografia,
	la cinematografia ed ogni altro procedimento di riproduzione".
 La normativa stabilisce, inoltre, all'articolo 12, il principio per il quale
	solo l'autore ha il diritto di pubblicare l'opera, nonché il diritto di
	utilizzarla economicamente, "...in ogni forma e modo, originario o derivato
	... in particolare con l'esercizio dei diritti esclusivi indicati negli
	articoli seguenti..." Pertanto gli articoli 13 e 14, chiariscono l'oggetto
	del diritto esclusivo di riproduzione dell'opera d'arte e quello di
	trascrizione. Chiariscono cioè che il diritto di pubblicare non si esaurisce
	nella prima pubblicazione dell'opera, ma in quanto funzionale anche
	all'utilizzazione economica esclusiva, si ripropone in ogni ipotesi nelle
	quali, con qualunque mezzo, dice la legge, "si consenta al pubblico di
	usufruirne". La dottrina dominante sul punto ha sempre ritenuto la
	derivazione di tali regole dal principio contenuto in modo sintetico
	nell'articolo 2577 codice civile secondo il quale: "L'autore ha il diritto
	esclusivo di pubblicare l'opera e di utilizzarla economicamente in ogni
	forma e modo, nei limiti e per gli effetti fissati dalla legge... ". Tale
	norma riunendo nella stessa formula il diritto di pubblicare e quello di
	utilizzare economicamente l'opera d'arte in ogni modo e forma, delinea il
	divieto di invasione di tale potere come difesa della concorrenza nello
	sfruttamento dell'opera stessa.
 La legge, tuttavia, prevede delle deroghe al generale principio del consenso
	preventivo a qualsiasi opera coperta dal diritto di autore.
 Infatti, in virtù della particolare natura del diritto di autore, l'opera
	che esplichi un'azione sociale, conoscitiva, educativa, ricreativa può
	essere liberamente utilizzata per soddisfare in tal modo, non soltanto
	l'interesse personale del creatore dell'opera ma anche quello generale del
	pubblico. L'articolo 70 della legge dichiara: "Il riassunto, la citazione o
	la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al
	pubblico sono liberi se effettuati per uso di critica o di discussione, nei
	limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza
	all'utilizzazione economica dell'opera; se effettuati a fini di insegnamento
	o di ricerca scientifica l'utilizzo deve inoltre avvenire per finalità
	illustrative e per fini non commerciali".
 La liceità delle libere utilizzazioni delle opere è, dunque, delimitata,
	dalla stessa formulazione legislativa.
 L'autore dell'opera perciò può, in virtù dell'art. 70 L. 22 aprile 1941 nr
	633 e secondo la dottrina prevalente, impedire ogni utilizzo da parte dei
	terzi che sia economicamente rilevante, e/o anche solo potenzialmente
	dannoso, ovvero qualsiasi riproduzione di brani, o di opere suscettibile di
	arrecare pregiudizio ingiustificato ai propri legittimi interessi, e che
	esuli dalle finalità indicate dalla legge.
 Il lavoro critico e didattico, giustifica, dunque, l'utilizzo libero di
	opere altrui, tuttavia queste finalità, proprio perché chiaramente definite
	a livello normativo, non possono essere suscettibili di applicazioni
	estensive, o analogiche, trattandosi in definitiva di utilizzazioni previste
	e consentite da norme (art. 70 L. 633/1941 e art. 10 Convenzione di Berna)
	che hanno comunque una portata eccezionale, così come ritiene la dottrina
	più autorevole.
 La giurisprudenza sia di merito che di legittimità appare in tema
	sufficientemente consolidata nonché priva di contraddizioni al propri
	interno. E' a citarsi in primo luogo una sentenza del Tribunale di Verona la
	quale potrebbe, prima facie, apparire favorevole ad un libero sfruttamento
	dell'opera purché lo stesso non sia accompagnato da alcun fine lucrativo.
 Secondo il Tribunale di Verona, infatti, pronunciatosi con sentenza del
	11/07/2001: "Costituisce violazione del diritto di autore non ogni attività
	di fotocopiatura di opere tutelate o di parti di esse, ma soltanto quella
	che viene svolta in forma imprenditoriale per conto terzi o dei clienti nei
	locali dell'impresa, poiché in tale ipotesi l'utilizzazione dell'opera
	avviene all'interno di un processo produttivo diretto al profitto. "
 Più nette nell'orientamento nonché autorevoli per la fonte le successive
	massime.
 La Suprema Corte (Sezione 1) con sentenza del 29/05/2003 nr. 8597 prevede
	che: "I diritti di utilizzazione economica spettanti all'autore si estendono
	a qualsiasi forma e modo di utilizzazione, anche parziale, dell'opera,
	purché sia tale da consentire di coglierla nella sua individualità quale
	oggetto di elaborazione personale di carattere creativo da parte di un
	determinato
 autore ".
 Ed ancora: "La libertà ex art. 70 comma I, legge sul diritto di autore, di
	riassumere citare o anche riprodurre brani di opere, per scopi di critica,
	discussione o insegnamento è ammessa e si giustifica se l'opera di critica o
	didattica abbia finalità autonome e distinte da quelle dell'opera citata e
	perciò i frammenti riprodotti non creino neppure una potenziale concorrenza
	con i diritti di utilizzazione economica spettanti all'autore dell'opera
	parzialmente riprodotta" (Cassazione Civile 07/03/1997 nr. 2089).
 La massima della sentenza di cui sopra evidenzia come l'art. 70 della citata
	legge sul diritto di autore e l'art. 10 della Convenzione di Berna prevedono
	limitazioni dell'esclusiva economica riservata all'autore, allorquando da
	un'opera protetta vengono tratte parti o brani per specifiche finalità o
	entro precisi limiti che dalle rispettive norme si desumono.
 La legge sul diritto di autore come la Convenzione di Berna contengono, come
	poc'anzi citato, strumenti volti alla protezione del diritto di autore,
	prevedendo fattispecie di libertà di utilizzazione che si pongano come
	eccezionali, perché situate oltre le frontiere dell'esclusiva riservata
	all'autore.
 Ecco, dunque, che l'articolo 70 della norma nazionale, prevede che la
	libertà di utilizzazione di un'opera si possa giustificare essenzialmente
	con la circostanza che l'opera di critica, di discussione, di insegnamento
	abbia fini del tutto autonomi e distinti da quelli dell'opera citata, i cui,
	"frammenti" riprodotti, per ciò stesso, non creano una neppure potenziale
	concorrenza con i diritti di utilizzazione economica spettanti all'autore.
 Nello stesso senso la giurisprudenza di merito: "La riproduzione di opere
	dell'arte figurativa in cataloghi d'arte o di mostre rientra nel diritto
	esclusivo dell'autore di utilizzazione economica dell'opera; la disposizione
	dell'art. 70 (libere utilizzazioni) della legge sul diritto di autore 22
	aprile 1941 nr. 633, può trovare applicazione nel campo della riproduzione
	di opere dell'arte figurativa, solo nell'ipotesi di riproduzione parziale
	(c.d. particolare) dell'opera, nei limiti giustificati da finalità critica,
	discussione e anche di insegnamento e purché la riproduzione non costituisca
	concorrenza alla riproduzione economica dell'opera" (Tribunale Roma,
	10/08/1990)
 Infine la Suprema Corte stabilisce che: "La pubblicazione di un catalogo
	contenente la riproduzione fotografica di opere d'arte inserite in una
	mostra è idonea a fondare le pretese della SIAE di riscuotere i diritti di
	riproduzione spettanti agli autori, in quanto l'art. 13 della L n. 633 del
	1941 non vieta solo la moltiplicazione di copie fisicamente identiche
	all'originale, ma protegge l'utilizzazione economica che può effettuare
	l'autore anche mediante qualunque altro tipo di moltiplicazione dell'opera
	in grado d'inserirsi nel mercato della riproduzione, né l'indicata
	riproduzione, allorché sia integrale e non limitata a particolari delle
	opere medesime, quale che sia la scala adottata nella proporzione rispetto
	agli originali, integra alcuna delle ipotesi di utilizzazione libera,
	previste in via di eccezione al regime ordinario dell'esclusiva dall'art. 70
	della citata legge" (Cassazione civile, Sezione 1, 19/12/1997, nr. 11343)
 Non vi è dubbio, dunque, anche alla stregua del chiaro principio enunciato
	dalla Corte di Cassazione, come la legge non abbia voluto vietare solo la
	riproduzione di copie fisicamente identiche all'originale, così da
	moltiplicare lo stesso messaggio estetico, bensì abbia voluto proteggere
	l'utilizzazione economica che possa effettuare l'autore mediante qualunque
	tipo di moltiplicazione in grado di inserirsi nel mercato della
	riproduzione. La riproduzione di cui all'articolo 13 della legge sul diritto
	di autore, infatti, si riferisce senza alcun dubbio, ad una riproduzione
	integra dell'opera quale che sia la scala adottata e dunque la proporzione
	rispetto all'originale.
 Si sottolinei inoltre il contenuto dell'articolo 87 secondo cui: "Sono
	considerate fotografie, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di
	questo capo, le immagini di persone o di aspetti, elementi o fatti della
	vita naturale e sociale, ottenute con il processo fotografico o con processo
	analogo..."
 L'articolo 90 prevede che: " Gli esemplari della fotografia devono portare
	le seguenti indicazioni
 1) il nome del fotografo, o, ...della ditta da cui il fotografo dipende; 2)
	la data dell'anno di produzione della fotografia;
 3) il nome dell'autore dell'opera d'arte fotografata.
 Qualora gli esemplari non portino le suddette indicazioni, la loro
	riproduzione non è considerata abusiva e non sono dovuti i compensi indicati
	agli articoli 91 e 98 a meno che il fotografo non provi la malafede del
	riproduttore". Appare evidente, da una attenta lettura della norma di cui
	sopra, come la stessa analizzi esclusivamente l'opera c.d. "fotografica"
	costituendo, dunque, specifica disciplina di tale fattispecie artistica,
	nulla avendo a che vedere con l'opera pittorica.
 Si precisi, infine, per mero scrupolo, come la fattispecie in oggetto non
	integri alcuna violazione di cui all'articolo 20 della legge sul diritto di
	autore così come impropriamente dichiarato dagli uffici della SIAE nella
	lettera raccomandata a Lei inviata. Tale articolo dichiara, infatti:
	"Indipendentemente dai diritti esclusivi di utilizzazione economica
	dell'opera, previsti nelle disposizioni della sezione precedente... l'autore
	conserva il diritto di rivendicare la paternità dell'opera ...e di opporsi a
	qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione, ed ad ogni atto
	a danno dell'opera stessa, che possano essere di pregiudizio al suo onore o
	alla sua reputazione... "
 Nessuna violazione di tale tipo veniva da lei integrata.  
	Avvocatessa di C.W. Brown  
	
	
			 
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	CHI FA CULTURA A TITOLO
	GRATUITO? docenti, studenti, studiosi, autodidatti,
	casalinghe, disoccupati, collezionisti, fotografi e disegnatori amatoriali,
	ecc. (può darsi che me ne sia dimenticato qualcuno). Insomma tutti i liberi cittadini che in tutte le parti del mondo stanno
	arricchendo la rete di contenuti liberi e intenzionalmente condivisibili.
 Forse dovrebbe essere la SIAE a far mettere sottochiave le opere degli
	artisti che intende tutelare e permetterne l'accesso tramite password e a
	pagamento. A quel punto nessuno degli artisti beneficerebbe più di tutta la
	pubblicità gratuita che la rete potrebbe dispensare loro attraverso la
	pubblicazione del/la loro nome, immagine, video, audio... Evidentemente il
	libero web fa comodo alla SIAE!
 Fatto curioso: spesso mi giungono delle richieste di pubblicazione sul mio
	sito web, da parte di gruppi editoriali di rilevanza nazionale, di
	recensioni di libri scolastici e di romanzi realizzati da autori
	SIAE-dipendenti. Quando li informo che la pubblicità si deve pagare per
	finanziare parte del nostro lavoro volontario, spariscono come un fulmine...
 Circa dieci anni fa mi ritrovai a discutere con il responsabile di una
	notissima casa editrice di libri scolastici sull'idea di un prodotto
	editoriale accessibile a tutti (libri di testo, romanzi di autori affermati
	ed emergenti, ecc.) e che, soprattutto, costasse poco. Mi guardò stralunato
	dicendomi che quando quelle cose sarebbero entrate nella sua casa editrice,
	lui sarebbe andato via dalla porta...
 Risultato: lui siede ancora su quella poltrona (anche grazie all'esistenza
	dell'assurda adozione obbligatoria dei libri di testo), i libri, i cd, i dvd
	costano più di prima e in più dobbiamo pagare degli invisibili balzelli che
	vanno a finire nelle tasche della SIAE. Anche per quello che non leggiamo.
 Le case editrici, i gruppi editoriali e moltissimi enti inutili vengono
	finanziati con i soldi delle nostre imposte e delle nostre tasse; la RAI
	prende i nostri soldi per fare dei programmi spazzatura e poi, se li
	vogliamo rivedere, li dobbiamo acquistare. Così li paghiamo due volte (se
	non di più).
 Spazzatura sono anche i progetti di lettura dei quotidiani a scuola: molta
	carta straccia e trash-informazione che sottraggono soldi alla scuola
	istituzionale indebolendola sempre di più senza............... contribuire
	ad "aprire" la mente alle giovani generazioni.
 Proposta: boicottiamo la SIAE non solo per le immonde richieste fatte al web
	scolastico nazionale ma soprattutto perché vuole continuare a speculare
	sulla cultura ad uso e/o di produzione dei privati cittadini che, grazie
	alla condivisione delle reti e dei computers, sta (fortunatamente) crescendo
	a vista d'occhio.
 Boicottiamo le case editrici e le major discografiche per il prezzo
	esagerato dei libri e dei prodotti multimediali.
 Partecipiamo attivamente a rendere più libero il web incoraggiando i nostri
	studenti e i nostri colleghi più o meno giovani a pubblicare e a condividere
	le proprie idee e conoscenze attraverso la rete (esistono migliaia di
	progetti liberi che lo permettono).
 Pubblichiamo i nostri appunti e mettiamoli a disposizione dei nostri e di
	altri studenti e ricordiamoci che la prepotenza di pochi loschi individui si
	consolida laddove le maglie del tessuto sociale sono sfilacciate.
 
 Davide Suraci   
	www.territorioscuola.it 
	   
	
			 
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	VIVERE IN UN PAESE DA
	BARZELLETTA Quando sono sotto la doccia canto a squarciagola
	le canzoni di Elio e le Storie Tese. Mi sente tutto il palazzo. Ne traggo
	profitto, perche' mi sento meglio e quindi ci guadagno in salute. Devo
	pagare la SIAE? 
 Quando sono per strada o quando prendo la metro, fischietto motivetti di
	brani musicali. Mi sentono tutti quelli che incontro. Ne traggo profitto,
	perche' mi sento meglio e quindi ci guadagno in salute. In piu' metto
	allegria a quelli che mi incontrano. Devo pagare la SIAE?
 
 Nel mentre digitavo questo messaggio mi sono
	accorto di battere sui tasti riproducendo il ritmo di "Macarena". La cosa mi
	ha divertito, quindi ne ho tratto, ancora una volta, profitto. Devo pagare
	la SIAE?
 
 E vabbe'. Ma se mando affanculo la SIAE a ritmo di Samba, traendone il
	dovuto profitto morale (quando ce vo', ce vo'), devo pagare la SIAE?
 
	********************************** La cosa è molto più tragica. it.wikipedia è
	stata diffidata dalla Galleria degli Uffizi! Nientepopodimenoche per la
	pubblicazione di "copie" di opere di secoli fa. Come se poi fosse la stessa
	cosa godersi la Primavera del Botticelli a due metri di distanza dal vero o
	in una foto - magari anche ad una risoluzione accettabile - su un video. Ma
	per favore...Insomma, se ho capito bene esisterebbe una norma che da facoltà al Ministero
	dei Beni Culturali di avere il copyright su opere che dovrebbero essere
	patrimonio dell'umanità.
 
 Quante persone nel mondo potranno permettersi di
	fare un viaggio a Firenze per visitare la galleria degli uffizi? Ebbene, si
	vuole negare a gran parte dell'umanità il diritto, non dico di apprezzare,
	ma semplicemente di *conoscere* l'esistenza di un'opera realizzata 4-6
	secoli fa per il semplice fatto che non può permettersi di arrivare
	fisicamente a Firenze? Paradossalmente il rampolletto di una famigliola
	europea può permettersi un viaggetto-premio di due giorni a Firenze ed
	accedere gratuitamente alla Galleria degli Uffizi, mentre il figlio di un
	operatore ecologico aborigeno australiano non potrà mai farlo, pur magari
	avendo la possibilità di accedere gratuitamente o a un costo sostenibile ad
	una connessione Internet e ottenere - sia pur nel suo piccolo - uno scampolo
	di conoscenza.
 
 Certo, esiste http://www.polomuseale.firenze.it ma la funzione
	didattico-educativa di questo sito a mio parere lascia molto a desiderare se
	confrontata con un articolo scritto su un'enciclopedia libera e corredato di
	qualche illustrazione. Che senso ha descrivere la Primavera di Botticelli se
	non offri almeno un'illustrazione di supporto? Come cercare di inculcare il
	concetto di tempesta di ghiaccio ad uno Yanomani. Mah...
 
 Naturalmente estendendo il concetto, a questo punto non ci sarebbe da
	stupirsi se l'Egitto vietasse di pubblicare foto delle piramidi, se la
	Francia pretendesse una royalty per ogni foto della Torre Eiffel, ecc. ecc.
 
 Aspetto con ansia una legge che obblighi chiunque a fare formale richiesta
	di autorizzazione a respirare da parte del Ministero dell'Ambiente.
 
	********************************** Società Italiana Anonima Estorsori  
	 
	********************************** Tutti coloro che hanno un sito dove sono
	raffigurati quadri, immagini e altro per i quali la SIAE pretende qualcosa,
	adesso, dovrebbero sostituire quelle immagini con un riquadro dove appare un
	testo descrittivo dell'opera.
 Il tutto linkato a google immagini, con apposita stringa di ricerca.
 Il testo descrittivo dovrebbe riportare anche la dicitura "Immagine non
	inserita, in ottemperanza alla legge sul diritto d'autore", possibilmente in
	più lingue.
 
 Inoltre ognuno di noi dovrebbe girare per i siti delle PP. AA.
	(possibilmente quelle estere) in cerca di immagini protette e segnalarle
	all'apposito ufficio SIAE.
 ********************************** Fanno ridere i polli. Che è, si mettono a
	denunciare tutti i siti del mondo ? Tutti i forum ed i siti di appassionati
	di questa o quella serie tv, gruppo musicale e così via ? Siamo alla follia totale. Questa gente come i loro cuginetti RIAA,MPAA,BSA
	*VANNO BANDITI* !
 E' ora che i politici muovano le chiappe e stronchino queste associazioni
	inutili, burocratiche e rubasoldi che danneggiano l'economia, causano
	problemi ai cittadini e creano solo caos in ogni sede.
 Quando ci saranno politici che tireranno fuori gli attributi per rendere
	illegali queste associazioni di profittatori che blaterano di proteggere le
	aziende ma che rappresentano esclusivamente se stessi e danneggiano in
	realtà le aziende ed i clienti della aziende medesime, allora finalmente ci
	sarà un mercato più libero, maggiore concorrenza e meno cartelli dei prezzi.
	Queste ignobili associazioni hanno trasformato il capitalismo in quello che
	è oggi, intaccandone le basi.
 
	********************************** In altre nazioni civili dove si rispetta il
	diritto d'autore si paga a forfait in base alla dimensione della diffusione.Puoi copiare tutto a stock 100 libri 100 euro mille 500 euro no limit alla
	copia 2000 euro cifre simboliche ma che siaccostano.
 Noi no si discute di non pagare non di modificare cosa si paga a quanto.
 Sito amatoriale 100.000 visitatori l'anno 1000 euro disiae l'anno sono
	troppi facciamo 200
 paghiamo poco ma paghiamo tutti.
 fai 100.000.0000 di visite sei il top incassi miliardi di pubblicità paga
	1000 euro al mese sono troppi pagane 500.
 Il concetto siae si siae no è stupido.
 Non sono della siae e ne pago il meno possibile grazie ciao
 Fonte Forum Punto Informatico   
	
			 
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